Distributori automatici, invio telematico progressivo
Avvio graduale dell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi da distributori automatici: con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 (si veda il Sole 24 Ore del 22 dicembre scorso) l’agenzia delle Entrate, oltre ad escluderne l’operatività per biglietterie automatiche e sosta regolamentata, nel definire per la prima volta in ambito fiscale la nozione di distributori automatici, chiarisce la progressività dell’entrata a regime dell’adempimento, anticipando inoltre l’imminente adozione in tal senso di un apposito provvedimento direttoriale.
Viene così confermata la completa realizzazione dell’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legge 193/2016 , come modificato in sede di conversione in legge 225/2016: intervenendo nel corpo del Dlgs 127/2015 è stata infatti delegata a un provvedimento la fissazione di termini differiti, rispetto a quello del 1° aprile 2017, di avvio dell’obbligo in relazione a specifiche variabili tecniche di particolari distributori automatici. Per distributore automatico si intende infatti un apparecchio composto da uno o più sistemi di pagamento, da un sistema elettronico in grado di processare i dati delle transazioni e memorizzarli e da un erogatore di beni o servizi. Tutte queste componenti hardware devono essere collegate in modalità automatica tra loro.
Il discrimine per l’invio obbligatorio dei dati alla prima scadenza del 1° aprile 2017 oppure per il suo differimento, secondo la nuova calendarizzazione in preparazione, risiede essenzialmente nella presenza o meno di una porta di comunicazione nel distributore automatico. Si tratta di una porta capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo in grado, a sua volta, di trasmettere le informazioni al sistema dell’Agenzia delle entrate.
I distributori automatici possono di conseguenza essere distinti in tre categorie. Innanzitutto si hanno quelli esclusi dal particolare obbligo di trasferire i dati telematicamente ai sistemi informatici dell’Amministrazione finanziaria. Rientrano in tale gruppo le biglietterie automatiche per il trasporto e quelle per la sosta regolamentata (e cioè per i parcheggi nelle cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre apparecchiature che sono alle stesse riconducibili, come quelle che consentono l’acquisto di skipass. Non sono distributori assoggettati all’obbligo di trasmissione neppure quegli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni o servizi, come ad esempio quelli per la ricarica di chiavette o gli apparecchi per l’acquisto di gettoni da inserire in altre macchine, ma si limitano a fornire un’attestazione dei servizi resi come accade per i pedaggi autostradali. Si tratta in questo caso di meri strumenti di pagamento di un servizio reso, erogando un documento che costituisce di per sé una certificazione fiscale di tale servizio. Di conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che l’eventuale rilascio di una certificazione del servizio reso vale di per sé a escludere il distributore automatico dall’obbligo di trasmissione dei dati all’agenzia delle Entrate, a condizione comunque che i corrispettivi confluiscano, a fini fiscali, in un registro unico del gestore da utilizzare per i correlati adempimenti.
Dal 1° aprile 2017 saranno invece obbligati a memorizzare e trasmettere corrispettivi i distributori automatici che rispondono alle caratteristiche tecniche indicate, compresa quindi la porta di comunicazione. Nel caso di distributori non configurati con porte di comunicazione, l’avvio a regime dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi dovrà essere verificato alla luce dell’emanando provvedimento direttoriale. In questo modo, con una scelta che viene incontro alle esigenze delle imprese, si garantisce ai produttori di distributori un congruo arco temporale di adeguamento, così da permettere la sostituzione graduale nel tempo delle macchine a oggi in uso.