Imposte

Dividendi, la delibera 2022 non salva dal 26%

Dopo una serie di anticipazioni, lo stabilisce l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 454/2022

di Alessandro Germani

Dopo una serie di anticipazioni circolate in merito a interpelli non pubblicati, con la risposta n. 454 l’Agenzia conferma il suo punto di vista sul regime transitorio dei dividendi deliberati nell’arco temporale dal 2018 al 2022 che, anziché essere assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26%, sono parzialmente imponibili in capo al percettore. Ma secondo le Entrate, indipendentemente dal fatto che la norma faccia riferimento alle delibere di distribuzione, e quindi non alla materiale percezione delle somme, i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2023 saranno comunque assoggettati alla ritenuta d’imposta. Ma andiamo con ordine.

Il quesito posto è quello che tanti operatori si stanno ponendo in questi mesi. Ovvero una società con tre soci, con riserve di utili ante 31 dicembre 2007, intende convocare l’assemblea per deliberare la distribuzione, operando poi la stessa in più tranche negli anni, dati anche gli importi rilevanti e i ragionamenti conseguenti di tipo finanziario. E a fronte delle avvisaglie circolate di recente (si veda Il Sole 24 Ore del 26 e del 27 luglio scorso), chiede la conferma che, in presenza della delibera, gli utili beneficino comunque del regime transitorio di parziale imponibilità, anziché essere assoggettati alla ritenuta secca del 26%, che è il regime naturale anche per i dividendi da partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2018 (dal 1° gennaio 2019 per i capital gain).

Infatti il comma 1006 della legge di bilancio 2018 ha previsto l’applicazione di un regime transitorio che, in deroga a tale principio generale, stabilisce che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022» continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente. La risposta 56/E/19 ha chiarito che nell’arco temporale dal 2018 alla fine del 2022 si applichi il regime previgente con parziale imponibilità degli utili:

del 40% per quelli prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017

del 49,72% dall’esercizio successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016

del 58,14% dal successivo e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Fin qui la norma. Ma poi l’Agenzia, con un ragionamento non convincente, conclude che il legislatore attraverso la previsione del regime transitorio dal 2018 al 2022 abbia voluto salvaguardare il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. E quindi conclude che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, come nel caso dell'interpello.

La risposta non convince, perché la norma utilizzando il termine “deliberati” rispetto agli utili (e non percepiti) sembra ancorare il tutto alle delibere. Al di là poi del dato lessicale, in molti casi c’è un aspetto finanziario che metterà in difficoltà molte distribuzioni, che a questo punto cautelativamente andrebbero “anticipate”.

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