L'esperto rispondeContabilità

Dividendi deliberati ma non erogati dopo cinque anni da contabilizzare in una riserva di utili

Ancora senza bussola la questione se la prescrizione di un dividendo ne determini l’incasso giuridico. Sul tema di prescrizione del credito si è espressa la Ctr Friuli Venezia Giulia

di Gianluca Dan

La domanda

Una società di capitali in sede di approvazione del bilancio d’esercizio delibera la distribuzione del dividendo ai soci. Per esigenze di cassa non si da poi luogo all’erogazione del dividendo. Posto che i diritti che derivano dai rapporti sociali si prescrivono in cinque anni (articolo 2949 del Codice civile), si chiede come debbano essere trattati contabilmente tali dividendi non pagati oltre i cinque anni. Vanno “girocontati” nuovamente nel patrimonio netto tra le riserve di utili? Si solleva inoltre il problema se il dividendo deliberato ma non erogato costituisca di fatto un finanziamento fruttifero dei soci nei confronti della società.
S. D. - Roma

A seguito della delibera di distribuzione adottata dall’assemblea dei soci la società ha iscritto un debito per dividendi alla voce D14 (Altri debiti) del passivo dello stato patrimoniale. Il Principio contabile Oic 19 afferma che «la società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita». Nel caso specifico la società elimina il debito per prescrizione. I principi contabili non trattano però il caso particolare evidenziato dal lettore in quanto l’Oic28 disciplina la rinuncia del socio a un proprio credito stabilendo che «se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto». Dal punto di vista fiscale si segnala che in diverse occasioni l’agenzia delle Entrate ha invocato il tema dell’incasso giuridico quando si rinuncia ad un credito correlato a redditi tassati per cassa contrapposti a redditi determinati per competenza. L’amministrazione finanziaria non ha mai chiarito se la prescrizione di un dividendo ne determini l’incasso giuridico. In merito la sentenza Ctr del Friuli Venezia Giulia 3.2.2020 n. 19/1/2020 ha statuito che «nel ribadire che nel caso in esame si tratta di prescrizione del diritto di credito ai dividendi e non di rinuncia, è bene evidenziare che la prescrizione non fa emergere alcuna sopravvenienza attiva e correttamente la società ha registrato l'estinzione del debito tra le riserve di utili facenti parte del patrimonio netto: ciò sta a significare che solo in caso di distribuzione delle riserve di patrimonio netto, il socio sarà tenuto a versare l'imposta dovuta, diversamente si verificherebbe una doppia imposizione dello stesso reddito, in quanto l’utile già tassato una prima volta, verrebbe tassato una seconda volta quale sopravvenienza attiva». Facendo propria tale interpretazione, ad oggi non ancora avvallata dall’amministrazione finanziaria, si potrebbe argomentare che a seguito della prescrizione del debito (e non alla rinuncia) per dividendi il relativo ammontare vada contabilizzato nuovamente in una riserva di utili del patrimonio netto.

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