Imposte

Dividendi esteri esenti al 95% in base alla data di incasso

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di Giacomo Albano

Esenzione al 95% per gli utili distribuiti da società residenti in Stati “white list” alla data della percezione, anche se maturati quando la partecipata era residente in uno Stato a fiscalità privilegiata. È quanto affermato dal principio di diritto n. 17 , con cui le Entrate intervengono sulla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2018 in materia di dividendi da società localizzate nei paradisi fiscali; la norma (comma 1007) stabilisce che non si considerano provenienti da società “black list” gli utili maturati quando la controllata era “white list”, anche se – per effetto dei diversi criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata intervenuti negli anni – al momento della percezione la partecipata è considerata residente in un paradiso fiscale.

Per comprendere la portata della norma, bisogna ricordare che fino al 31 dicembre 2014 l'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato era contenuta nel Dm 21 novembre 2001. Successivamente, le leggi di Stabilità 2015 e 2016 hanno modificato i criteri per individuare i paradisi fiscali. Fino al 2018, si consideravano Stati a fiscalità privilegiata quelli nei quali il livello nominale di tassazione risultava inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Tale regola è stata poi modificata dal decreto Atad, che ha sostituito, per le società controllate, il criterio del livello nominale di tassazione con il criterio della tassazione effettiva.

I nuovi criteri “mobili” di individuazione dei paradisi fiscali hanno fatto nascere il tema delle distribuzioni di utili realizzati in periodi d'imposta in cui le società estere non erano considerate black list, ma che al momento della distribuzione sono considerate residenti in uno Stato privilegiato.

Il punto era stato affrontato dall'amministrazione nella circolare 35/E del 4 agosto 2016, che aveva chiarito che «al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione».

La legge di Bilancio 2018 ha tuttavia superato in via normativa l'interpretazione della circolare 35/E/2016, che poteva risultare penalizzante, in quanto comportava l'integrale tassazione di utili prodotti quando la controllata estera era “white list”, qualora – per effetto dei criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata intervenuti successivamente - al momento della percezione dei dividendi la stessa fosse considerata “black list”.

La norma non disciplina l'ipotesi inversa dei dividendi percepiti quando lo Stato della controllata è considerato a fiscalità ordinaria, ma maturati quando lo stesso era considerato a fiscalità privilegiata. Il principio di diritto chiarisce che in tali ipotesi non si applica la regola della legge di bilancio 2018 sulla rilevanza del criterio vigente al momento della maturazione.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 17/2019

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