L'esperto rispondeProfessione

Divieto di incarico per un anno solo nella società da cui il revisore si è dimesso

Dimmissioni ed effetti

di Gianluca Dan

La domanda

In caso di revisore dimissionario, in base all’articolo 8 del Dm 261/2012, lo stesso può assumere un nuovo incarico di revisione presso la medesima società solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dalla risoluzione anticipata. Non si rilevano, invece, vincoli o divieti normativi per lo stesso revisore di rinnovare un vecchio incarico con un’altra società in scadenza, oppure accettare un nuovo incarico in una società diversa, in questo anno di “divieto”. Si chiede conferma che il vincolo di divieto di nuovo incarico vale solo in relazione alla società per la quale sono presentate le dimissioni, e pertanto è possibile per lo stesso rinnovare un vecchio incarico in scadenza o accettarne uno nuovo con un’altra società. Entrambi gli incarichi hanno anche la funzione di vigilanza.
P. M. – Varese

La risposta è affermativa. Come indicato dallo stesso articolo 8 del Dm 28 dicembre 2012, n. 261, fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata. Il divieto all’assunzione dell’incarico viene espressamente previsto per la medesima società assoggettata a revisione.

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