Divieto di incarico per un anno solo nella società da cui il revisore si è dimesso
Dimmissioni ed effetti
La risposta è affermativa. Come indicato dallo stesso articolo 8 del Dm 28 dicembre 2012, n. 261, fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata. Il divieto all’assunzione dell’incarico viene espressamente previsto per la medesima società assoggettata a revisione.
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