Controlli e liti

Divisione senza conguaglio con registro all’1 per cento

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di Adriano Pischetola

Assume importanza essenziale, per l’individuazione dell’imposta da applicare a una divisione, il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto; solo nel caso in cui quest’ultima superi la pars iuris, la divisione, per l’eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento.

Lo afferma la Corte di cassazione (sentenza 28 marzo 2018 n. 7606 ), in relazione a una divisione giudiziale statuente assegnazione di un immobile indivisibile a uno solo dei condividenti e obbligo di pagamento a carico di questi e a favore dell’altro condividente di una somma di denaro pari all’esatta metà del valore dell’immobile assegnato al primo.

L’agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale calcolate ritenendo che in esecuzione della sentenza derivasse un vero e proprio trasferimento (quanto alla metà del valore del compendio immobiliare assegnato) con la relativa aliquota, più gravosa rispetto a quella (1 per cento) prevista per gli atti dichiarativi.

Ne nasceva un contenzioso con i contribuenti interessati e in secondo grado, innanzi alla Ctr, veniva accolta la tesi dell’Ufficio. Ma i Supremi giudici hanno sconfessato l’operato dei giudici dell’appello, ritenendo che la natura solo dichiarativa (e non traslativa) della divisione non è compromessa se a ciascun condividente risultino assegnati, di fatto, beni o valori corrispondenti alle quote di diritto spettanti sull’intera massa divisionale, e ciò – è da intendersi – anche qualora questo risultato finale sia conseguito attraverso percorsi diversi dalla mera divisione “in natura” dei beni comuni, come ad esempio grazie a compensazioni in danaro, anche se estraneo alla massa divisionale (Corte di cassazione, sentenze 17866/2010, 20119/2012 e 17512/2017).

In effetti se il concetto di “conguaglio” (che, se eccede la quota di diritto, dà luogo a tassazione con i criteri propri del “trasferimento”, secondo l’articolo 34 del Dpr 131/86) deve correttamente intendersi in base all’articolo 728 del Codice civile, come lo strumento diretto a compensare l’«ineguaglianza in natura delle quote» attraverso un equivalente in denaro, nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità non si configurava alcun conguaglio in senso tecnico, in quanto la compensazione imposta all’assegnatario dell’immobile indivisibile (e per esso poi ai suoi eredi, al medesimo subentrati) consentiva di attribuire all’altro condividente non assegnatario una somma di denaro esattamente corrispondente alla sua quota di diritto. Né si potevano ritenere assegnati al primo condividente beni per un valore complessivo “superiore” a quello a lui spettante sulla massa (circolare 18/E/2013), in considerazione del decremento patrimoniale conseguente all’adempimento dell’obbligo di compensazione in danaro.

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