Imposte

Dl Aiuti-bis: il welfare aziendale raddoppia e include anche le bollette

La soglia di esenzione dei fringe benefit passa a 516,46 euro anche nel 2022. Per il pagamento delle utenze possibile erogare somme di denaro

Novità in arrivo per il welfare aziendale che si estende anche alle utenze domestiche. Questo è quanto emerge dalla bozza del decreto legge Aiuti-bis approvato dal Consiglio dei ministri che, all’articolo 11 dispone il raddoppio dell’esenzione annua per i fringe benefit assegnati ai dipendenti. Questi ultimi passano, dunque, da 258,23 a 516,46 euro includendo, per la prima volta, le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai lavoratori.

La disposizione stabilisce che, per il 2022, sono esenti dal reddito di lavoro dipendente i beni e i servizi attribuiti dal datore di lavoro ai dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dallo stesso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 516,46 annui.

Con questa novità, dunque, trovano ingresso nell’esenzione prevista dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir anche le somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore, per il pagamento di utenze domestiche dei lavoratori dipendenti. Infatti, prima della modifica, i fringe benefit ricomprendevano nel regime di esenzione solo «beni ceduti» e «servizi prestati» (circolare 28/2016 dell’agenzia delle Entrate) senza alcun riferimento alle somme di denaro.

Dal lato del datore di lavoro il costo sostenuto per l’assegnazione dei fringe benefit e per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche è integralmente deducibile dal reddito. Tuttavia si ritiene che, in merito all’anticipo o al rimborso delle spese relative alle utenze domestiche, al fine di applicare l’esenzione come sostituto d’imposta, il datore dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme erogate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato.

Tenendo conto delle caratteristiche dei piani di welfare si ritiene inoltre che, a seguito della nuova disposizione, si debbano considerare diversi scenari con effetti sul piano operativo:

1. attribuzione dei benefit su base volontaria e senza la forma scritta, nel corso del 2022: in tal caso il datore di lavoro può procedere ad assegnare i medesimi avvalendosi della nuova esenzione, senza alcun tipo di formalità;

2. attribuzione dei benefit in base a un piano di welfare aziendale introdotto con un contratto di secondo livello o regolamento aziendale: in questo caso due sono gli scenari possibili;

3. qualora nel piano sia stato attribuito un valore nominale annuo spettante a ciascun dipendente per i servizi welfare, si ritiene che non debba essere apportata alcuna modifica;

4. se tali servizi sono puntualmente indicati nel piano, con esclusione di assegnazione dei fringe benefit individuati dall’articolo 51, comma 3, per poter consentire al lavoratore di fruire dei fringe “potenziati” sarà necessario procedere a una revisione del piano.

Va precisato che l’esenzione è rivolta ai «lavoratori dipendenti»: dunque, soltanto i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato. Sarebbero escluse le altre forme contrattuali come, per esempio, i contratti a progetto, titolari, cioè, di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. L’esenzione si applica anche quando i fringe benefit sono assegnati attraverso voucher. Tuttavia nel caso specifico, per l’anticipo o il rimborso delle spese per le utenze domestiche, a rigore, non si potrà ricorrere ai voucher dal momento che questi costituiscono una modalità di erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi e non anche di somme di denaro.

Sotto il profilo temporale, la misura trova applicazione limitatamente al periodo d’imposta 2022 e potrè essere riconosciuta secondo il principio della “cassa allargata” e, dunque, entro il 12 gennaio del 2023. In assenza di un espresso divieto, il nuovo raddoppio dell’esenzione può ritenersi cumulabile con il bonus carburante (articolo 2 del Dl 21/2022), esente, per l’anno 2022, nel limite di euro 200 per lavoratore (circolare 27/2022 delle Entrate).

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