Dlgs 231, ente responsabile anche se il vantaggio non è quantificato
Secondo la Corte di Cassazione ciò che conta è la sua esistenza
L’assenza di una quantificazione esatta di un vantaggio economicamente apprezzabile, purché certo nella sua esistenza, non è sufficiente a escludere la responsabilità dell’ente. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 18410 depositata il 15 maggio 2025. Condannato per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 in relazione al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza...