Adempimenti

Documento cartaceo per spese accessorie a visite mediche

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Divieto di emissione di fattura elettronica non solo per le prestazioni sanitarie rese, a prescindere dall’avvenuto invio al sistema Tessera Sanitaria, ma anche per eventuali prestazioni accessorie non di natura sanitaria: con l’aggiornamento pubblicato ieri delle domande più frequenti in tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle entrate chiarisce in via definitiva l’operatività del divieto contenuto nell’articolo 10-bis del decreto-legge fiscale n. 119 del 2018, come modificato dalla legge di bilancio per il 2019. Agli operatori sanitari infatti, relativamente alla sola annualità 2019, è vietata l’emissione di fattura elettronica per tutte le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS - Tessera Sanitaria.

Nel ribadire l’operatività del divieto, l’Agenzia ricorda intanto come per le prestazioni sanitarie rese, gli operatori dovranno continuare ad emettere fatture in formato cartaceo trasmettendo i relativi dati al sistema TS. Analogo comportamento deve essere seguito anche nell’ipotesi in cui il paziente si opponga alla trasmissione dei suoi dati tramite TS: in base al dato letterale della norma, il divieto riguarda infatti l’emissione di un documento elettronico relativamente ai dati da trasmettere con TS e non la sua effettiva trasmissione o meno. Quindi anche in caso di opposizione, l’operatore sanitario emetterà fattura cartacea pur non inviando alcun dato tramite sistema TS. La risposta dell’amministrazione è in linea con le indicazioni contenute nel provvedimento del Garante della Privacy n. 511 del 20 dicembre 2018 nel quale era stato ingiunto all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinchè in nessun caso venisse emessa una fattura elettronica attraverso lo SdI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS.

Spese accessorie

Altro atteso chiarimento è quello relativo alle modalità di fatturazione di voci di spesa non sanitarie ma a queste accessorie, come ad esempio quelle amministrative e postali per recupero dei ticket in caso di dismissione dal pronto soccorso ospedaliero con codice bianco, oppure quelle per beneficiare di un maggior comfort alberghiero per le case di cura, così come per le richieste di copia delle cartelle sanitarie. Anche in questo caso, quando la fattura contiene sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, la fattura non deve essere elettronica ma cartacea. Inoltre se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, indicando l’importo riferito alle spese non sanitarie con il codice AA “altre spese”. Se invece non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, con la tipologia “altre spese” (codice AA).

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