Imposte

Dogane, royalty esenti quando non correlate al valore delle merci

immagine non disponibile

di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

Il dubbio circa l’inclusione delle royalties nel valore doganale di importazione può essere risolto solo a seguito di attento esame dei rapporti contrattuali tra gli operatori coinvolti, volto a stabilire se il pagamento dei diritti costituisca una «condizione essenziale» della vendita. La Ctp di Como (sentenza 54/02/2018, presidente Chiaro e relatore Vitali), esaminata una fattispecie riguardante l’importazione di capi di abbigliamento, ha ritenuto infondata la rettifica operata dall’ufficio doganale che aveva contestato la mancata inclusione del valore dei diritti di licenza dovuti sulla base del contratto tra il licenziatario italiano (importatore) e il licenziante estero, ritenendo corretta la dichiarazione doganale del contribuente.

La pronuncia segue la recente Cassazione 8473/2018: in linea con la Corte di giustizia Ue (C-173/15), la Suprema corte ha stabilito che il pagamento delle royalties rileva come «condizione di vendita» delle merci solo qualora il diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere. In particolare, si deve stabilire se il licenziante o chi agisce per esso eserciti un controllo sul venditore o sull’acquirente tale da poter garantire che l’importazione delle merci sia subordinata al versamento, a suo favore, del diritto di licenza ad esse afferente, come prescritto dall’articolo 136 del Codice doganale dell’Unione europea.

A tal fine, le linee guida del 16 aprile 2016 al nuovo codice doganale elaborate dal Taxud chiariscono la portata della normativa europea, ponendo in luce che, oltre alla prospettiva del venditore, si deve tenere conto anche di quella dell'acquirente: se la pressione contrattuale che il licenziante può esercitare comporta che l’acquirente debba risolvere il contratto di vendita o non possa operare senza il pagamento delle royalties, queste dovranno essere incluse nel valore da dichiarare in dogana.

Nel caso di specie la condizione di “controllo” non viene ravvisata dal collegio di primo grado. Dunque, per la Ctp di Como il valore è stato correttamente dichiarato al netto delle royalties, sulla base dei seguenti elementi:
• assenza di previsioni contrattuali in base alle quali il venditore, o una persona ad esso collegata, possa esigere dall’acquirente di effettuare il pagamento delle royalties; • presenza di clausole che prevedono il pagamento delle royalties come un fatto successivo alla vendita per l’importazione;
• previsione di modalità di determinazione delle royalties, consistenti nell’applicazione di una percentuale sulle vendite o sul fatturato della licenziataria al netto dei resi e degli invenduti, anziché come percentuale sulle importazioni o sugli acquisti.

In sintesi, la soluzione del caso concreto transita attraverso l’esame della fattispecie concreta e, in particolare, del contratto di licenza intercorrente tra acquirente e licenziante (license agreement), nonché dei rapporti fattuali econtrattuali tra le parti. È proprio attraverso l’esame di questi ultimi che occorre ricercare l’esistenza di una «condizione della vendita», anche implicita, che vincola le parti nei termini di “controllo” l’una sull’altra.

Ctp di Como 54/02/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©