Controlli e liti

Dogane, la sentenza a favore del contribuente ferma la riscossione

La Cassazione: resta escluso, però, il diritto al rimborso delle maggiori somme e allo svincolo delle garanzie

di Valentino Tamburro

In materia di riscossione di dazi e diritti doganali, una sentenza di primo grado totalmente o parzialmente favorevole al contribuente ha un impatto sulla situazione patrimoniale di quest’ultimo che dipende, in buona parte, dalle vicende accadute prima del deposito della sentenza di primo grado nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. Sono queste, in sintesi, le conseguenze derivanti dall’applicazione del principio di diritto contenuto nell’ordinanza 7346 del 17 marzo 2020 della Cassazione. Nella pronuncia relativa, tra l’altro, alla corretta interpretazione dell’articolo 244 del vecchio Cdc (codice doganale comunitario) dopo aver ricostruito il rapporto tra il diritto unionale in materia di dazi e diritti doganali e quello domestico, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso l’avviso di rettifica, escludendo o riducendo l’ammontare dovuto, le eventuali maggiori somme pretese non sono esigibili, sicché l’Amministrazione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio e a limitare l’avvio o la prosecuzione dell’attività di riscossione al minor importo accertato in giudizio; va invece escluso, in caso di già avvenuta esazione, il diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme e allo svincolo delle garanzie prestate, che sorge solo quando la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, l’obbligazione doganale si sia, in parte qua, estinta».

Nelle motivazioni della pronuncia è stata richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 gennaio 2001, relativa al procedimento C-226/99, nell’ambito della quale era stato affermato che l’articolo 244 del Cdc «non limita il potere di cui dispongono le autorità giudiziarie adite con un ricorso ai sensi dell’articolo 243 del medesimo codice di disporre una siffatta sospensione per conformarsi al loro obbligo di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario».

In base al principio di cooperazione contenuto nell’articolo 5 dell’allora Trattato Ce, spetta ai giudici nazionali garantire la tutela giuridica spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue del 19 giugno 1990, causa C-213/89). Per quanto riguarda, invece, la sorte delle garanzie prestate o delle somme già versate in pendenza di giudizio, bisogna tenere presente che in base a quanto previsto dall’articolo 193 del vecchio Cdc, la garanzia può essere costituita da un deposito in contanti oppure da una fideiussione.

La mancata possibilità di richiedere, a seguito di una sentenza non passata in giudicato, lo svincolo della garanzia già in essere o la restituzione delle somme già versate dal contribuente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prima della pronuncia di primo grado, deriva dalle disposizioni contenute nell’articolo 199 del vecchio Cdc, secondo cui «la garanzia non può essere svincolata finché l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può sorgere». In materia di dazi e diritti doganali, a differenza dei tributi per i quali è prevista la riscossione frazionata, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 68, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992. In base alle disposizioni attualmente in vigore, per i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Ue è il successivo comma 3-bis dell’articolo 68 a rinviare, ai fini della disciplina del pagamento delle somme dovute in pendenza di processo, alle disposizioni unionali in materia.

In conclusione, le diverse conseguenze in capo al contribuente, a seguito di una sentenza di primo grado a lui favorevole, derivano, oltre che dalla corretta applicazione dell’articolo 244 del vecchio Cdc, dall’applicazione delle disposizioni in materia di garanzie dettate dall’articolo 199 del vecchio Cdc.

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