Adempimenti

Dogane, sì alla garanzia rilasciata da un soggetto terzo

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di Andrea Taglioni

Via libera alla garanzia globale rilasciata da un soggetto terzo rispetto a chi l’ha richiesta. Questa è la precisazione fornita dall’Agenzia delle Dogane lo scorso 22 agosto 2017.
In base al nuovo codice doganale, entrato in vigore il 1° maggio 2016, la costituzione della garanzia globale, finalizzata a garantire un’ obbligazione doganale potenziale o esistente, che necessita di preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici doganali, può essere presentata o dal debitore o da un soggetto terzo rispetto alla persona a cui è richiesta.
In quest’ultimo caso le Dogane sottolineano come l’accettazione alla costituzione della garanzia globale da parte del terzo è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda dalla quale evincere che la stessa è proposta da persona diversa rispetto alla persona principalmente obbligata al rilascio della garanzia.

Ciò in considerazione del fatto che, ai fini della garanzia, la posizione del terzo non è equiparata alla posizione del rappresentante doganale, il quale può agire in nome e per conto terzi o, in nome proprio e per conto altrui. Inoltre, il terzo deve indicare i regimi o le procedure interessati per i quali si chiede l’autorizzazione e i corrispondenti importi di riferimento, nonché, un documento che comprovi l’accordo di tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni dei regimi doganali interessati.

Una volta accertarti i presupposti, al soggetto terzo verrà rilasciata la titolarità dell’autorizzazione alla garanzia globale dalla quale discendono specifici obblighi.
A questo proposito, il documento sottolinea come la persona terza diventa, nei confronti delle dogane, obbligato finanziariamente al pagamento del debito doganale di cui è titolare il debitore, ma nei limiti dell’importo di riferimento definito nell’autorizzazione.
Ma non solo. L’insorgenza del debito doganale comporta che nei confronti dell’amministrazione risultano contemporaneamente obbligati il titolare dell’autorizzazione in quanto debitore, il soggetto terzo, in quanto finanziariamente vincolato nei confronti dell’autorità doganale a seguito dell’autorizzazione alla garanzia globale e l’ente garante in quanto fideiussore.

Infine, se il debito supera l’importo oggetto della fideiussione, il debitore e il terzo rimarranno obbligati al pagamento dell’intero ammontare e al soggetto che ha garantito l’obbligazione altrui non potrà essere richiesta una somma eccedente la garanzia prestata.

Agenzia delle dogane, comunicato del 22 agosto 2017

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