Imposte

Dolo per chi acquista il credito se è consapevole dell’inesistenza

La responsabilità solidale si evita con la verifica diligente sulla spettanza del bonus

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Il fornitore che applica lo sconto in fattura o il cessionario del credito se non vogliono rispondere in solido per le violazioni in materia di bonus edilizi sono tenuti a una diligente verifica della possibilità che il credito spetti effettivamente. Ad esempio, infatti, se ci sono sospetti che il committente dei lavori non abbia capacità reddituali e finanziarie tali da permettersi il pagamento delle opere non incluse nello sconto in fattura, occorrerà acquisire copia dei bonifici o di altra documentazione per non rispondere in concorso della violazione. Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare 33/E/2022.

La nuova norma ha limitato la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per i crediti di imposta in materia di superbonus edilizi. Secondo la modifica normativa, questi soggetti sono responsabili in concorso solo in ipotesi di dolo o colpa grave. È necessario però che si tratti di crediti per i quali sono stati acquisiti visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previste

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, asseverazioni, eccetera, se il cedente coincide con il fornitore e sia diverso da banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione, è possibile acquisire, per la limitazione di responsabilità, ora per allora, la documentazione richiesta.

Prima della modifica responsabilità, per l’Agenzia operava indifferentemente in caso di dolo o colpa (non distinguendo tra lieve e grave) ed era esclusa per errore incolpevole. Per l’individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, la nuova circolare rinvia al Dlgs 472/1997, in materia di sanzioni amministrative, ed alla circolare 180/1998.

Per il dolo rileva la volontà consapevolmente diretta all’evasione, mentre la colpa grave sussiste quando il comportamento è caratterizzato da violazioni tali da palesare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari. Secondo l’Agenzia, il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio, nel caso in cui egli abbia concordato con il beneficiario le modalità di generazione e fruizione ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente.

La colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta, ad esempio, l’acquisto dei crediti eseguito senza la documentazione a supporto o in presenza di una palese contraddittorietà (asseverazione riferita ad immobile diverso da quello oggetto di agevolazione).

Per la valutazione della colpa grave, l’Agenzia ritiene necessario il riscontro di alcuni indici elencati in una precedente circolare 23/E/2022 (paragrafo 5.3) quando, però, le nuove limitazioni non operavano. Secondo il documento di prassi, infatti, gli indici della circolare 22 trovano nelle modifiche introdotte una più specifica chiave di lettura. Così, ad esempio, il fornitore o il cessionario del credito devono valutare elementi sintomatici della capacità reddituale del committente rispetto ai lavori commissionati, o ancora l’eventuale sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti e il valore dell’unità immobiliare.

Sebbene – come precisato dall’Agenzia – eventuali anomalie non siano di per sé sintomo di credito inesistente, sono comunque idonee a valutare la diligenza del comportamento del fornitore o del cessionario ai fini della sua responsabilità.

Resta tuttavia il dubbio della sorte dei casi in cui non sia stato apposto il visto: la nuova norma ed anche la circolare limitano infatti la responsabilità in solido per dolo e colpa grave, solo in presenza del visto, lasciando quasi intendere che in sua assenza la responsabilità ricorra anche per la colpa lieve.

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