Finanza

Domanda di contributo riduzione affitto respinta dal sistema: sì all’autotutela

L’interpello 38/2022 consente di rimediare allo stop del software che non «vedeva» la riduzione del canone

di Cristiano Dell'Oste

Chi è rimasto tagliato fuori dal contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti abitativi può ancora sperare nell’istanza di autotutela. Almeno secondo l’interpello 38/2022 pubblicato il 20 gennaio.

Quello per la rinegoziazione dei canoni non è stato certamente uno degli aiuti più usati. Tant’è vero che le domande non hanno neppure consumato tutta la dotazione (100 milioni di euro) e l’aiuto ha coperto il 50% dello sconto sul canone (si veda l’articolo su NT+ Fisco). Eppure, a certe condizioni, anche chi si è visto respingere la domanda – il cui termine è scaduto il 6 settembre 2021 – potrebbe avere una seconda chance.

Nel caso dell’interpello, si parte dal contratto di locazione di una casa con un canone di 9mila euro annui. Per il solo 2020, viene stipulata una riduzione a 6.800 euro. Poi, per il 2021, viene siglata un’altra rinegoziazione, stavolta a 7.200 euro. Il locatore, però, non riesce a inviare la richiesta di contributo, perché il sistema «propone in automatico quale canone annuo ante rinegoziazione l’importo di euro 7.081 (...) anziché di euro 9.000 e dunque anche inferiore a quello della seconda rinegoziazione», respingendo l’istanza. E adesso si chiede cosa fare.

Secondo la legge, per poter chiedere l’aiuto serve un contratto di locazione già in essere alla data del 29 ottobre 2020 (requisito rispettato in questo caso) e una riduzione di canone accordata tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. Anche questo secondo requisito viene rispettato, a ben vedere, perché senza la seconda rinegoziazione il canone sarebbe tornato a 9mila euro dal 1° gennaio 2021. Ed è a questa la cifra cui va raffrontato l’importo di 7.200 euro, mentre non rilevano i 6.800 euro applicati nel 2020.

Chiarito che la riduzione di canone c’è stata, ora si tratta di capire come sia possibile rimediare. Secondo la risposta a interpello, occorre inviare alle Entrate una istanza volta alla revisione – in autotutela – «dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, sulla scorta di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/E del 2020».

Il contribuente può presentare l’istanza via Pec alla direzione provinciale competente per il domicilio fiscale, «firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento prot. n. 180139/2021 del 6 luglio 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare altresì una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell’errore».

Il Fisco ammette anche la presentazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultima ipotesi l’istanza va firmata dal locatore e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento.

Naturalmente, tutta questa procedura presuppone che il locatore sia riuscito a inviare la domanda entro i termini e se la sia vista ingiustamente respingere. In questo senso, la risposta a interpello potrebbe trovare applicazione più ampia del caso specifico. Se però entro il termine del 6 settembre non fosse avvenuto il primo invio dell’istanza, allora l’autotutela sarebbe preclusa.

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