Domande & Risposte
I professionisti possono usufruire del super e dell’iper ammortamento per acquisti di beni nuovi effettuati nel 2018?
I professionisti non usufruiscono dell’iper ammortamento (agevolazione riservata alle imprese), ma solo del super ammortamento. Per i beni nuovi beni acquistati nel 2018 (o anche entro il 30 giugno 2019 con ordini e acconti 20% entro il 31 dicembre 2018) la maggiorazione per super ammortamento è concessa nella misura del 30%. Se però il bene viene ordinato entro il 31 dicembre 2017, pagando un acconto almeno del 20%, il super ammortamento sarà ancora pari al 40% per consegne effettuate nel primo semestre 2018.
Un investimento in appalto avviato nel 2016, ma terminato ed entrato in funzione nel 2017 può sfruttare l’iper ammortamento?
La parte di costo sostenuta fiscalmente nel 2016 non rileva nel calcolo della maggiorazione del 150%, ma solo per quella (super ammortamento) del 40 per cento. A tal fine occorre verificare se, e per che importo, sono stati liquidati in via definitiva, entro il 31 dicembre 2016, stati di avanzamento lavori all’appaltatore (articolo 1666 del Codice civile). In caso negativo, tutto il costo si considera sostenuto alla data dell’ultimazione e accettazione dell’opera (2017) e potrà sfruttare l’iper ammortamento.
Le autovetture in benefit ai dipendenti usufruiscono del super ammortamento?
Già dal 2017 gli investimenti in autovetture assegnate in benefit o tenute a disposizione sono esclusi dal super ammortamento, restando agevolabili fino al 30 giugno 2018 (ordini e acconti del 20% entro fine 2017) solo i veicoli strumentali (noleggiatori, autoscuole) o a uso pubblico (taxi). Per il 2018, i veicoli, tranne i mezzi pesanti (autocarri, autobus, trattori stradali e mezzi d’opera, eccetera), escono integralmente dall’incentivo.
Un’impresa ha stipulato un contratto di appalto per un bene iper ammortizzabile entro il 31 dicembre 2017 pagando l’acconto del 20 per cento. L’effettuazione dell’investimento termina nel 2019. È possibile usufruire dell’iper ammortamento?
La legge di bilancio prevede che l’iper ammortamento di cui alla legge 232/2016 si applichi anche agli investimenti effettuati nel 2018 con coda al 2019 a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, sia effettuato ordine e acconto del 20per cento. La legge pone a questi fini solo un termine finale, per cui è da ritenere che anche contratti stipulati e acconti del 20% pagati nel 2017 valgano al fine di sfruttare la coda del 2019 per gli investimenti iper ammortizzabili.
Investimento iper ammortizzabile entrato in funzione nel 2017, ma interconnesso dal 2018: da quando decorre la deduzione del 150 per cento?
Per i beni iper ammortizzabili, la deduzione della maggiorazione del 150% scatta solo dall'esercizio in cui avviene l’interconnessione e viene redatta la correlata attestazione tecnica o perizia giurata. Nel caso del quesito, l’impresa usufruirà del super ammortamento nell’esercizio 2017, mancando l'interconnessione, mentre dal 2018 (Dichiarazione 2019) applicherà la maggiorazione del 150% al netto della quota del 40% già dedotta (circolare 4/E/17).
Un’impresa effettua, entro il 2017, un ordine con acconto del 20% per un investimento iper ammortizzabile. Nel 2018, a seguito di talune modifiche, il costo aumenta e l’acconto diventa a consuntivo inferiore al 20% del totale. Quali sono le conseguenze?
A seguito della proroga disposta dalla legge di bilancio 2018, la rilevanza, per gli investimenti “iper”, degli acconti pagati a fine 2017 viene meno. In ogni caso, è da ritenere che, per quantificare correttamente il limite del 20%, si debba considerare l’acconto pagato in rapporto al corrispettivo quale risulta dall’ordine accettato originariamente.