Donazione con onere con doppia imposizione, versa anche il beneficiario
Donazione fiscalmente doppia se al donatario è imposto un obbligo
La donazione con onere, nella quale il donatario è tenuto all’adempimento di un determinato obbligo, è fiscalmente doppia: una, infatti, è eseguita a favore del donatario principale e l’altra a favore del beneficiario dell’onere. Ne discende che entrambe le operazioni sono soggette a imposta sulle donazioni e il relativo recupero richiede distinti avvisi di liquidazione uno dei quali nei confronti del beneficiario dell’obbligazione.
Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 6077/2023.
La vicenda trae origine da una donazione di numerosi beni su alcuni dei quali gravava l’obbligo di sostentamento in favore di un terzo soggetto non autosufficiente.
Il ricevimento di tali beni comportava che il donatario fosse obbligato a prevedere alle necessità di un altro beneficiario espressamente individuato.
L’Agenzia notificava un avviso di liquidazione solo al donatario (principale).
L’Ufficio, pur considerando due distinte donazioni, in favore di due soggetti differenti (beneficiario e terzo onorato) emetteva un unico avviso di liquidazione nei confronti del solo donatario, comprensivo anche dell’imposta di donazione relativa al trasferimento sottoposto ad onere, in favore del soggetto terzo beneficiario.
L’avviso di liquidazione veniva impugnato dal donatario, eccependo che a fronte della corretta individuazione dei soggetti passivi d’imposta, l’Agenzia aveva notificato un unico provvedimento impositivo solo nei propri confronti e non anche a carico dell’altro beneficiario. Violando così gli articoli 56 e 58 del Tus, secondo i quali il fisco doveva recuperare l’imposta anche nei confronti del terzo attraverso uno specifico (e separato) atto impositivo.
I giudici di merito rigettavano la doglianza del contribuente, il quale ricorreva in Cassazione, lamentando, un’errata applicazione della norma.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso sul punto.
La Suprema Corte ha ritenuto che la donazione con obbligo per il donatario di compiere determinati atti costituisce una “duplice” donazione. Il secondo trasferimento è soggetto ad autonoma imposizione che grava sul terzo, ossia sul beneficiario dell’onere. L’articolo 58, al comma 1, infatti, dispone che il beneficiario dell’onere deve essere considerato a sua volta “donatario” per le prestazioni patrimoniali che riceve o riceverà dall’onerato e sul relativo valore deve essere liquidata l’imposta sulle donazioni.
Il soggetto che riceve la “seconda” donazione è quindi soggetto passivo tenuto al versamento delle imposte e per l’eventuale recupero occorre specifico atto impositivo.