Imposte

Donazioni in natura con possibile onere Iva

Platea di beneficiari più ampia per le donazioni Covid-19 secondo i chiarimenti delle Entrate

di Gabriele Sepio

Donazioni Covid-19 con platea di beneficiari più ampia e agevolazioni Iva. È quanto precisato dalla circolare n. 8 dell'agenzia delle Entrate pubblicata ieri a commento del decreto “Cura Italia”.

Il provvedimento, in corso di conversione, ha introdotto misure fiscali per le erogazioni, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dell'erogato, fino a 30mila euro. Rientrano tra i beneficiari delle donazioni regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute e senza scopo di lucro (articolo 66, comma 1). Per le imprese, invece, si rinvia all'articolo 27 della legge 133/1999, in base al quale le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito imponibile (purché effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati nel Dpcm 20 giugno 2020), mentre quelle in natura non concorrono alla formazione dello stesso (articolo 66, comma 2).

I potenziali beneficiari

Un primo aspetto riguarda i potenziali beneficiari delle erogazioni agevolate, che in via interpretativa sono ampliati per incentivare il più possibile le donazioni in questa fase. Nel dettaglio, i benefici dell'articolo 66 spettano sia per le erogazioni rivolte ai soggetti espressamente elencati al comma 1, sia per quelle eseguite tramite gli enti richiamati dall'articolo 27 della legge 133/1999, nonché per quelle effettuate direttamente in favore di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, coinvolte nella gestione dell'emergenza. E ciò varrebbe per tutti i soggetti donatori, senza distinzioni tra persone fisiche, enti e imprese.

Un altro passaggio importante, su cui si attendevano precisazioni, riguarda il trattamento Iva delle cessioni gratuite di beni effettuati dalle imprese. La circolare estende il medesimo trattamento previsto dall'articolo 6, comma 15 della legge 133/1999, che equipara dette cessioni alla distruzione dei beni, con conseguente non applicazione dell'Iva in uscita e detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

L’elenco dei beni

La sterilizzazione dell'imposta, però, non riguarda tutte le imprese e le tipologie di beni donabili. Per fruire dei benefici, questi ultimi devono rientrare tra quelli indicati nel citato articolo 6 (prodotti alimentari e farmaceutici non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione) ed essere ceduti ai soggetti individuati dalla norma (enti di cui all'articolo 10, n. 12 del Dpr 633/1972, nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono/realizzano attività d'interesse generale).

A ben vedere, in questi casi per le imprese sembra più conveniente il regime della legge 166/2016 (cosiddetta “antisprechi”), che prevede le stesse agevolazioni ai fini Ires e Iva ma riguarda un catalogo di beni più ampio (ricomprendendo, ad esempio, prodotti per igiene personale, presidi medico chirurgici, tessili, dispositivi elettronici) ed una platea di beneficiari allargata (enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che realizzano attività di interesse generale con finalità di utilità sociale, inclusi gli enti del Terzo settore).

Esclusione Iva generalizzata

È invece generalizzata l'esclusione Iva per le importazioni di dispositivi medici e di protezione per la lotta al virus, che è stata espressamente autorizzata ieri dalla Commissione europea per agevolare anche finanziariamente l'acquisto delle attrezzature mediche di cui c'è continuo bisogno.

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