Donazioni alle Onlus con deduzione entro il 10% del reddito complessivo
Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti persone fisiche potrebbero scegliere se dedurre determinate spese dal reddito complessivo oppure detrarne una percentuale dall’Irpef lorda. Tale situazione si verifica nell’ipotesi in cui durante l’anno oggetto di dichiarazione il contribuente abbia effettuato erogazioni liberali a favore di soggetti no profit. Occorre preliminarmente ricordare che alle liberalità erogate nel 2018 si applicano le nuove agevolazioni fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore (articoli 81 e 83 del Dlgs 117/2017), ma per gli oneri sostenuti nel 2017 valgono ancora i criteri di deduzione e di detrazione previsti dalle varie norme del settore. A tal proposito, la possibilità di scelta riguarda principalmente le erogazioni effettuate pro Onlus, in quanto a favore di questi soggetti sono previste, alternativamente:
•la deduzione nel limite del 10% del reddito, con un limite massimo di 70mila euro (articolo 14 del 35/2005);
•la deduzione nel limite del 2% del reddito (articolo 10, comma 1, lettera g, del Tuir);
•la detrazione del 26% per importo non superiore a 30mila euro annui (articolo 15, comma 1.1, del Tuir).
La prima agevolazione (da indicare nel rigo E26 del 730 o RP26 di Redditi Pf, con il codice 8) consente quindi di dedurre nei limiti del 10% del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70mila euro, le liberalità (anche beni in natura) a favore delle Onlus. Per valutare l’importo dell’erogazione in natura, la circolare dell’agenzia delle Entrate 7/E/2018 precisa che occorre far riferimento al valore normale all’articolo 9 del Tuir o, in assenza di specifiche previsioni, alla stima effettuata da un perito.
È, poi, consentita la deduzione del 2% del reddito complessivo (comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) delle erogazioni liberali effettuate a favore delle Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, purché le stesse abbiano mantenuto la qualifica di Onlus (da indicare nel rigo E26 del 730 o RP26 di Redditi Pf, con il codice 7).
Infine, è prevista la detrazione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle Onlus riportate nell’elenco reperibile dal sito istituzionale dell’agenzia delle Entrate, nella misura del 26% calcolato su un ammontare massimo pari a 30mila euro annui (detrazione massima 7mila euro), che va indicata nei righi da RP8 a RP13 del modello Redditi Pf o nei righi E8/E10, in entrambi i casi con il codice 41.
In ogni caso, per poter accedere ai benefici fiscali:
•l’erogazione non può essere effettuata in contanti;
•la liberalità del pagamento deve risultare dalla ricevuta attestante il versamento stesso.
Le tre agevolazioni sono alternative tra loro, pertanto il contribuente potrà effettuare una scelta sulla base del beneficio più conveniente dal punto di vista fiscale.