Professione

Donazioni alla ricerca, deducibilità senza paletti

Il nostro sistema fiscale consente la deduzione delle donazioni dal reddito complessivo dei donanti

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di Antonio Longo

Dalle banche alle imprese del settore della grande distribuzione e della moda, a esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport, agli influencer impegnati nelle campagne sui social, sino a tanti comuni cittadini, in questi giorni è partito un piano straordinario di donazioni a ospedali e istituti impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19. La meritoria finalità che spinge tanti a donare è incoraggiata dal nostro sistema fiscale, che consente la deduzione delle donazioni dal reddito complessivo dei donanti.

Gli oneri deducibili

Per le persone fisiche rientrano tra gli oneri deducibili, in base all’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Tuir, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici e vigilati, ivi compreso l’Iss. Le aziende ospedaliero-universitarie operano nell’ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’università (articolo 2, comma 6, del Dlgs 517/1999). Pertanto, possono essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche (risoluzione Entrate 68/2010).

Per quanto riguarda i titolari di reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali e non commerciali con reddito d’impresa), l’articolo 100, comma 2, lettera a), del Tuir prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

L’autonoma personalità giuridica

Quanto al requisito soggettivo, le aziende ospedaliere-universitarie sono, in base all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 517/1999, strutture dotate di «autonoma personalità giuridica» attraverso le quali si realizza la collaborazione tra Ssn e università. In merito al requisito oggettivo, esse perseguono finalità di assistenza sanitaria integrate, mediante la sinergica collaborazione con l’università, da finalità di istruzione. Anche sotto questo profilo possono quindi essere ricondotte tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali deducibili.

La deducibilità è ammessa anche per le donazioni effettuate da persone fisiche in favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), sia pubblici che privati (così l’Agenzia nella risoluzione 187/2011). Si tratta di ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca e sperimentazione nel campo della salute pubblica e svolgono attività di assistenza sanitaria che si esplica anche in prestazioni di ricovero e cura, peculiari delle strutture ospedaliere.

Il regime di deducibilità

Per i titolari di reddito di impresa, il regime di deducibilità è stabilito dall’articolo 1, comma 353, legge 266/2005 secondo cui sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’Ires in favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche e degli enti di ricerca, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione delle attività scientifiche individuate dalle autorità competenti.

La disciplina fiscale vigente è dunque già favorevole per chi decide di supportare l’attività dei nostri ospedali. Tuttavia, nello scenario di emergenza, l’eliminazione di qualsiasi vincolo quantitativo alla deducibilità delle donazioni per le imprese dovrebbe essere una misura a cui pensare.

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