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Donazioni al Terzo settore, agevolazioni non cumulabili

Erogazioni liberali in denaro e in natura con benefici fiscali fruibili in base a procedure specifiche. Dalla guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2019 pubblicata dall’agenzia delle Entrate (circolare 19/E/2020) emergono i chiarimenti sui diversi adempimenti da seguire per accedere a detrazioni e deduzioni con la documentazione da conservare in caso di controlli.

L’erogazione in denaro va sempre effettuata tramite sistemi di pagamento tracciabili (versamenti bancari/postali, carte di debito/credito/prepagate, assegni bancari/circolari), non essendo riconosciuto alcun incentivo per i pagamenti in contanti. In alcune ipotesi, le agevolazioni spettano anche per le erogazioni effettuate tramite il datore di lavoro nell’ambito di un’attività di raccolta fondi promossa dallo stesso. Si pensi alle detrazioni per le erogazioni a popolazioni colpite da calamità pubbliche (articolo 138, comma 14, della legge 388/2000) - da indicare nel rigo E8 - E10, codice 20 - o a quelle per le erogazioni alle Onlus all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir. In questi casi il sostituto d’imposta trattiene direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione (risoluzioni 441/E/2008 e 160/E/2009).

Poche sono, invece, le agevolazioni per le erogazioni in natura, per le quali ci sono diversi criteri di valorizzazione. Per le liberalità a favore di fondazioni/associazioni riconosciute attive nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica la «più dai meno versi» (articolo 14 del Dl 35/2005) accorda una deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivo, nella misura massima di 70mila euro (rigo E26, codice 8). In tal caso si considera il valore normale del bene desumibile da listini, tariffari, mercuriali o simili (articolo 9 del Tuir) o, per particolari categorie di beni (es. opere d’arte, gioielli), da una perizia di stima. Per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), si apre la strada del Terzo settore.

L’articolo 83 del Dlgs 117/2017 consente alle persone fisiche di scegliere tra una detrazione (pari al 30% - o al 35% per le Odv – fino a un massimo di 30mila euro) o una deduzione (nei limiti del 10% del reddito complessivo), per qualsiasi tipologia di erogazione, stabilendo col Dm 28 novembre 2019 come valorizzare quelle in natura (valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, perizia di stima per i beni di valore superiore a 30mila euro). Alcune agevolazioni sono sotto forma di credito d’imposta, come quelle a sostegno della cultura (art bonus, Dl 83/2014) o della scuola (school bonus, legge 107/2015) Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, di cui la prima nella dichiarazione dell’anno in cui è effettuata l’erogazione, con la possibilità di riportare la quota non utilizzata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.Attenzione anche alla scelta dell’agevolazione. In linea generale, gli incentivi sulle erogazioni non sono cumulabili, per cui bisogna individuare a monte quello più adatto alla fattispecie concreta.