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Donazioni al Terzo settore, per il bonus nel modello Redditi il pagamento deve essere tracciabile

Sono esclusi da tutte le agevolazioni i versamenti in denaro contante

di Gabriele Sepio

Per beneficiare delle agevolazioni il Fisco richiede di osservare precisi adempimenti, alcuni comuni a tutte le erogazioni ed altri previsti solo per specifiche tipologie.

In linea generale, per le donazioni in denaro requisito essenziale è che l’erogazione sia effettuata mediante mezzi di pagamento tracciabili (versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Sono quindi esclusi da tutte le agevolazioni i versamenti in denaro contante. In base alla modalità di pagamento, cambia la prova documentale richiesta al contribuente. Per le erogazioni tramite carte di credito, di debito o prepagate è sufficiente conservare l’estratto conto della società che le gestisce, da esibire all’amministrazione finanziaria in caso di controlli, mentre in caso di bonifico (bancario o postale) fa fede la relativa ricevuta. Per i pagamenti tramite assegni (circolari o bancari), invece, spetta all’ente beneficiario rilasciare al donatore una ricevuta contenente l’indicazione della modalità di pagamento, adempimento necessario altresì ogniqualvolta il beneficiario dell’erogazione non sia individuabile tramite i citati documenti bancari/postali.

In alcune ipotesi il rilascio di una ricevuta potrebbe essere comunque opportuno, per consentire una corretta identificazione dell’erogazione. È il caso, ad esempio, delle donazioni fatte tramite intermediari o piattaforme di crowdfunding, i quali potrebbero rilasciare al donatore un’attestazione dalla quale risulti che l’erogazione è stata versata all’ente beneficiario (come di recente richiesto dall’agenzia delle Entrate per le i fondi indirizzati alla Protezione civile nell’ambito dell’emergenza Covid).

Con riguardo alle donazioni in natura nell’ambito del Terzo settore, il Dm 28 novembre 2019 individua una particolare procedura da seguire per ottenere le agevolazioni. L’erogazione deve risultare da atto scritto tra donante e donatario, contenente l’individuazione analitica dei beni donati e del relativo valore (eventualmente dimostrato da una perizia di stima), nonché una dichiarazione con cui l’ente beneficiario si impegna ad utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Ulteriori adempimenti sono richiesti per specifiche tipologie di erogazioni agevolate. Ad esempio, per le erogazioni in denaro rivolte al settore dei beni culturali e dello spettacolo, il donatore deve comunicare al Mibact e all’agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento le proprie generalità (comprensive dei dati fiscali), l’ammontare delle erogazioni effettuate nel precedente periodo d’imposta e i dati relativi al beneficiario; mentre quest’ultimo deve rilasciare al donatore una ricevuta con la dichiarazione sostitutiva presentata al Mibact in merito alle spese effettivamente sostenute per le attività sovvenzionate con l’erogazione. Similmente, per fruire dell’art bonus i beneficiari delle erogazioni devono comunicare mensilmente al ministero dei Beni culturali l’ammontare di quanto ricevuto, dandone pubblicità sul proprio sito internet insieme alla destinazione delle somme.