Imposte

Dopo di noi, liberalità esenti da imposta

Imposta esigibile quando il patrimonio passa a terzi alla morte del beneficiario

di Andrea Sbardella e Gabriele Sepio

Con la circolare 34/E l’Agenzia interviene anche sul trust «Dopo di noi» previsto dalla legge 112/2016. Quest’ultima contiene specifiche disposizioni fiscali con particolare riferimento agli atti disposizione patrimoniale, tra cui l’esenzione dall’imposta di successione e donazione e l’applicazione delle indirette in misura fissa, laddove il trust abbia come beneficiari persone con disabilità grave e sia destinato a favorire la loro inclusione sociale, cura e assistenza.

Un elemento di novità della circolare riguarda l’imposta di successione e donazione. Nel trust «Dopo di noi» tutti gli apporti liberali sono esenti dall’imposta, la quale è esigibile solo in un secondo momento, cioè quando si verifica la morte del beneficiario con disabilità e il patrimonio del trust si devolve in favore di terzi. Peraltro per questa tipologia di trust, nel caso di premorienza del beneficiario ai disponenti, è prevista una defiscalizzazione in favore di questi ultimi, dal momento che i beni residui sono loro restituiti senza scontare l’imposta di donazione: l’aspetto è stato espressamente ribadito dalla circolare, che sul punto parla di una «retrocessione» dei beni, che resta soggetta solamente alle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa.

Un’ulteriore importante precisazione riguarda proprio queste ultime imposte. In particolare è stato confermato che anche per i conferimenti a titolo oneroso (ad esempio l’acquisto di un immobile da parte del trustee) le imposte ipocatastali e di registro si applicano in misura fissa. Si tratta di una interpretazione favorevole dell’articolo 6, comma 6 della legge 112/2016, il quale parla genericamente di conferimenti senza specificare le modalità (a titolo oneroso o gratuito). L’impostazione seguita dalla circolare è sicuramente condivisibile dal momento che rispecchia le intenzioni del legislatore, volte a ridurre sensibilmente gli oneri fiscali connessi ai trasferimenti finalizzati alla tutela della vita, della dignità e della salute di persone con disabilità.

Un ulteriore argomento di interesse è che il meccanismo di sospensione dall’imposta di donazione tipico del «Dopo di noi» è stato finalmente recepito dalla circolare anche per le altre tipologie di trust, sebbene con una importante precisazione. La prassi ha evidenziato che se gli atti costitutivi o di dotazione del trust prevedono clausole che assegnano immediatamente ai beneficiari diritti pieni ed esigibili, l’imposta di donazione è dovuta sin da subito, senza dover “attendere” l’estinzione del trust. Questa impostazione rischia però di creare disparità di trattamento in situazioni analoghe.

Infatti, un trust con beneficiario disabile, ma che non è un trust «Dopo di noi» (ad esempio perché manca il requisito del beneficiario con disabilità “grave” accertata dalla Asl), per evitare l’esigibilità immediata dell’imposta di donazione, dovrà contenere disposizioni di carattere discrezionale in favore del trustee. Viceversa, nel caso del «Dopo di noi», le attribuzioni, ancorché assegnino un diritto immediato ed esigibile al beneficiario, sono sempre esenti dall’imposta di donazione per una specifica disposizione di legge che vale solo per questo istituto.

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