Controlli e liti

Doppia raccomandata con l’irreperibilità relativa anche per l’accertamento dall’ente locale

La Ctr Lazio: procedura necessaria anche per la notifica in autonomia dell’atto di rettifica

di Serena Riselli

L’ente locale che procede alla notifica in autonomia dei propri accertamenti, anche a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, deve rispettare la regola della doppia raccomandata in caso di irreperibilità relativa del contribuente. È quanto prevede la sentenza 5608/4/2021 della Ctr Lazio, che ribadisce «la necessità di assicurare le garanzie di certezza e conoscenza da parte del contribuente».

Nel caso in oggetto, l’azienda ricorrente ha impugnato una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma depositata nel 2018, che accoglieva il ricorso di un contribuente avverso ad una cartella di pagamento Tari relativa all’annualità 2013.Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto che «mancando la prova della notifica dell’atto presupposto, costituito dall’avviso di accertamento della società di riscossione», la cartella esattoriale dovesse essere annullata.

La società di riscossione ha fatto appello, sostenendo che «la notifica dell’avviso si è perfezionata per compiuta giacenza in data 26 novembre 2013, in quanto è stata immesso nella cassetta delle poste della contribuente l’avviso di giacenza della raccomandata, contenente l’accertamento, che non è stato possibile recapitare (articolo 1, comma 161, della legge 296/2006)».

Ma il contribuente, costituitosi, ha contestato proprio il fatto che l’avviso fosse notificato «per compiuta giacenza». Infatti, si legge nel dispositivo, «trattandosi di atto equiparato ad atto giudiziario, se notificato per posta, andava seguita la procedura dell’articolo 8, comma 4, della legge 890/1982, e cioè l’invio di raccomandata con l’avviso dell’avvenuto deposito del plico non potuto notificare: solo decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza, si sarebbe perfezionata la notificazione per posta». Quindi, secondo la difesa della contribuente, mancava la prova della spedizione di tale raccomandata e dunque l’avviso di accertamento non poteva ritenersi notificato.

La sentenza della Ctr Lazio ha accolto questa tesi e ha respinto l’appello della società di riscossione. Nei motivi della decisione, si legge infatti che «in caso di irreperibilità relativa la notificazione dell’avviso di accertamento deve di norma avvenire, in base all’articolo 60 del Dpr 600/73 e del richiamato articolo 140 del Codice di procedura civile, con l’invio di una seconda raccomandata che avvisi della giacenza della prima raccomandata presso la casa comunale».

Inoltre i giudici sottolineano che «nel caso delle notifiche tramite posta, la Cassazione ha precisato che la notifica per compiuta giacenza si perfeziona dalla data di spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avviso di giacenza (sentenze 19958/17 e 4049/18) applicandosi nella fattispecie (…) l’articolo 8 comma 4 della legge 890/82».

Per questo la sentenza chiarisce che «il principio generale per la notificazione degli accertamenti tributari è quello della certezza della conoscenza da parte del contribuente dell’imposizione e delle ragioni della stessa». E dunque «in caso di irreperibilità relativa del destinatario l’ordinamento predispone una procedura che possa assicurare il minimo rischio possibile che il contribuente non sia venuto a conoscenza dell’atto, e quindi la doppia raccomandata». Tale principio, secondo la Ctr Lazio, non è escluso neanche dall’articolo 1 comma 161 della legge 269/2006 che autorizza gli enti locali a notificare i tributi di propria competenza anche a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

tttt Ctr Lazio, sezione 4, sentenza 7 dicembre 2021, n. 5608 ttttt

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©