I temi di NT+Spazio imprese

Doppia scadenza per l’accesso al bonus quotazione

Entro il 21 marzo le domande per le spese 2020, dal 1° ottobre quelle dei costi sostenuti quest’anno

immagine non disponibile

di Carmine Fotina

Al via le domande per il credito d’imposta per la quotazione delle Pmi. Si parte con una prima finestra temporale aperta fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020. Scatterà invece una seconda fase, dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, per quelle che riguardano costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

Il credito di imposta quotazione è stato prorogato di un anno, per il 2021, dalla legge di Bilancio. Con uno stanziamento di 30 milioni. Riguarda spese per sostenere la quotazione delle Pmi sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima del 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500mila euro. La percentuale massima del vantaggio fiscale dipenderà dal volume di domande in arrivo, dato il plafond limitato di risorse a disposizione.

Le domande andranno presentate all’indirizzo mail Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it. sulla base di un modulo disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo economico. L’istanza dovrà contenere una serie di elementi di base: l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione, l’ammontare del credito d'imposta richiesto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi a diverse tipologie di attività di consulenza, da quelle sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione (incluso l’adeguamento del sistema di controllo di gestione), alle attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione, fino all’assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto di collocamento. Il sostenimento dei costi e la loro ammissibilità devono essere attestati dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Entro trenta giorni dal termine previsto per l'invio delle domande, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del ministero, previa verifica dei requisiti previsti e della documentazione, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.