Contabilità

Doppia strada per le giacenze di magazzino: subito deducibile solo la svalutazione

immagine non disponibile

di Paolo Meneghetti

Nella determinazione del valore delle giacenze di beni fungibili si pone spesso il problema di come valutare il tasso di obsolescenza di merci che magari sono in magazzino da molto tempo e quindi sono invendute e, con ogni probabilità, difficilmente realizzabili per vari motivi. Ricordiamo che sotto il profilo civilistico l’articolo 2426, punto 9 del Codice civile impone di imputare nel bilancio il valore del magazzino al costo, ma considerando come tetto massimo «il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato», se tale ultimo ammontare fosse inferiore al costo.

La necessità di “deprezzare” il magazzino viene attuata, nella prassi operativa, in due modi diversi: in primo luogo la vera e propria svalutazione del magazzino, in secondo luogo l’imputazione di un fondo «obsolescenza magazzino» esposto nel passivo. In realtà la seconda modalità rappresenta più che una riduzione del valore, un accantonamento per rischi futuri derivanti, appunto, dall’elevato tasso di obsolescenza delle giacenze. Le due procedure presentano ricadute fiscali e dichiarative molto diverse.

La svalutazione del magazzino
La prima ipotesi è la svalutazione del magazzino per tener conto del valore di mercato alla chiusura dell’esercizio. In merito a tale procedura l’attuale documento Oic 13 non fornisce particolari indicazioni , mentre nella versione precedente il tema era trattato nel paragrafo D VII a) in cui si affermava che la valutazione di una voce delle rimanenze al costo originario presuppone che vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo e vendita nel normale ciclo operativo. Se questa condizione non esiste è necessario considerare quale valore netto di realizzo hanno tali voci e ciò richiede di norma l’applicazione di stime. In tal senso la svalutazione delle voci obsolete nelle rimanenze può essere effettuata voce per voce, ovvero creando fondi di deprezzamento. Gli eventuali fondi di deprezzamento vanno portati a diminuzione della parte attiva.

Ora, considerando che la mancata riproposizione del passaggio sopra ricordato nell’attuale Oic 13 sembra dipendere solo dalla più succinta e schematica forma di wording e che quindi le affermazioni sopra riportate conservano validità operativa, si può dire che la svalutazione per obsolescenza del magazzino può avvenire tramite procedure basate su stime ma in ogni caso il fondo va portato a riduzione del valore dell’attivo. Ciò significa che se anche si volesse procedere a eseguire un accantonamento esso dovrebbe essere portato a diretta riduzione della voce «Variazione rimanenze» e conseguentemente la eventuale posta «Fondo svalutazione magazzino» sia da considerare come una posta di diretta riduzione della posta «Rimanenze» iscritta dell’attivo patrimoniale.

Il fondo rischi futuri
La seconda ipotesi invece rappresenta una svalutazione di magazzino che non dipende da una flessione dei prezzi di mercato rilevata alla chiusura dell’esercizio, ma dalla previsione di congiunture sfavorevoli che potrebbero determinarsi in futuro o di rischi di invendibilità dei prodotti e quindi la quota di svalutazione del magazzino riconducibile a valutazioni di questo tipo dovrebbe essere considerata alla stregua di un accantonamento a fondo rischi come ha affermato, in passato, la circolare Assonime 20/2010, paragrafo 2.6.2.3 .

Le ricadute fiscali
Le due procedure presentano conseguenze fiscali molto diverse: la prima, svalutazione diretta, è riconosciuta quale legittima riduzione del magazzino in base all’articolo 92, comma 5 del Tuir in cui si ammette che la flessione civilistico-contabile delle giacenza permetta di ridurre anche il valore fiscale, considerando come dato di mercato il valore normale medio rilevato nell’ultimo mese dell’esercizio.

Al contrario la seconda procedura consiste nell’accantonamento in un fondo rischi, non previsto tra quelli deducibili ex articolo 107 del Tuir, dal che ne consegue l’indeducibilità sia sotto il profilo Ires che sotto il profilo Irap. Si potrà ottenere il riconoscimento fiscale del costo solo nel momento in cui l’evento temuto si verifica realmente.

LE OPZIONI

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©