Doppia stretta sull’«exit tax»: niente sospensione e meno rate
Imposizione in uscita dall’Italia con regole più restrittive: sarà eliminata la possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte. Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Atad, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale, che dovrà ottenere i pareri delle Commissioni parlamentari prima del via libera definitivo entro la fine dell’anno, riscrive l’articolo 166 del Tuir sul trasferimento all’estero di imprese commerciali.
In linea generale, il nostro ordinamento esercita la propria potestà impositiva sulle plusvalenze non ancora realizzate (nonché sulle riserve in sospensione d’imposta) nel momento in cui i componenti dell’azienda o del complesso aziendale cui essi si riferiscono fuoriescono dal regime d’impresa “domestico” (ovvero il vincolo di sospensione non sia ricostituito), in quanto tale evenienza determinerebbe l’impossibilità per lo Stato di tassare i plusvalori maturati nel contesto di tale regime al momento dell’effettivo realizzo del componente (ovvero della cessazione del vincolo di sospensione). Coerentemente, invece, nessun prelievo è operato sui beni che, successivamente al trasferimento all’estero, confluiscono in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, circostanza che garantisce, in relazione ai beni confluiti, la continuità del regime d’impresa “domestico”, e dunque della potestà impositiva statale sui relativi plusvalori.
In aderenza a tali principi, la norma vigente (articolo 166 del Tuir) prevede per il trasferimento all’estero di imprese residenti fiscalmente in Italia il realizzo a valore normale, e l’immediato prelievo fiscale sui conseguenti plusvalori, dei componenti dell’azienda che, in seguito al trasferimento, non vengano fatti confluire in una stabile organizzazione in Italia, o ne vengano successivamente distolti.
In alternativa alla tassazione immediata, il comma 2-quater dell’articolo 166 del Tuir e il Dm 2 luglio 2014 dispongono che i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, nella Ue ovvero in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/Ue, possono optare per la sospensione della tassazione fino al realizzo effettivo della plusvalenza relativa agli elementi trasferiti. Tuttavia, la sospensione non è mai sine die in quanto il Dm 2 luglio 2014 ha introdotto una presunzione di realizzo cui consegue un recupero graduale dell’imposta sospesa per i beni ammortizzabili, incluso l’avviamento, in base alla maturazione delle quote residue di ammortamento, secondo i coefficienti previsti per la normativa fiscale e indipendentemente dall’imputazione a conto economico.
In ogni caso, i beni si considerano realizzati - venendo meno quindi il regime di sospensione - dopo dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, che rappresenta quindi il periodo massimo di sospensione. È previsto, quindi, l’ammortamento (fiscale) come ipotesi di realizzo indiretto del bene in quanto l’ammortamento si configura come progressiva consumazione economica e tecnica dei cespiti ammortizzabili. E, comunque, si considera in ogni caso evento realizzativo il decorso di dieci anni.
Tale regime di sospensione è eliminato, dal 2019, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva Atad. Resta ferma la possibilità di rateizzazione delle imposte dovute che, tuttavia, sono ridotte da sei a cinque (di pari importo), maggiorate di interessi e previa prestazione di eventuali garanzie.
Lo schema di decreto legislativo, inoltre, introduce il concetto di valore di mercato utilizzato agli effetti del transfer price, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita.
Lo schema di Dlgs sulla disciplina antielusiva