Doppie tassazioni, chance arbitrato con la convenzione Ocse
Con la firma della convenzione multilaterale Ocse, l’Italia ha aderito con altri 24 Stati alla proposta di inserire all’interno dei trattati una procedura arbitrale per risolvere i casi di doppia imposizione. In particolare, lo scorso 7 giugno 68 Paesi (tra cui l’Italia) hanno firmato un accordo multilaterale (Mli) che, in applicazione dell’azione 15 del Beps, porterà a modificare – in maniera simultanea - il testo di più di 1.100 trattati contro le doppie imposizioni.
IL GRAFICO / Il quadro generale
Alcune disposizioni dell’accordo riguardano il miglioramento delle Mutual Agreement Procedures (Map), cioè le procedure di dialogo tra gli Stati per la risoluzione di casi di doppia imposizione, esatta interpretazione o applicazione delle convenzioni. Tra queste vi è l’introduzione di una clausola arbitrale che prevede di affidare a un collegio di “giudici” indipendenti la risoluzione della controversia nel caso in cui gli Stati coinvolti non trovino un accordo. Infatti, nella maggior parte delle convenzioni stipulate dall’Italia (e più in generale dei Paesi aderenti al Beps), gli Stati firmatari non hanno un obbligo di risoluzione del caso, ma semplicemente il dovere di fare del loro meglio per cercare di trovare un accordo. Ciò sta comportando che molte Map sono di fatto bloccate o hanno tempi estremamente lunghi.
L’arbitrato contribuirà a rendere le Map più veloci ed efficaci, riducendo i rischi di incertezza fiscale e doppia tassazione.
La procedura arbitrale è attualmente prevista dalla convenzione europea 90/436/Ce solo per i casi di transfer pricing e attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni, oltre che da un numero limitato di trattati stipulati dall’Italia. Con le nuove disposizioni del Mli (parte VI, articoli da 18 a 26), si amplierà il campo di applicazione e cambieranno le modalità di svolgimento della procedura.
La nuova procedura
Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale. Ciascuno dei due Stati coinvolti designerà un componente. I due membri designati ne nomineranno poi un altro, di nazionalità e residenza di un Paese terzo, che assumerà le funzioni di presidente.
Le questioni non risolte potranno essere sottoposte ad arbitrato se il contribuente ne fa richiesta per iscritto e se sono decorsi due anni (estendibili a tre su specifica opzione dei vari Paesi) dall’inizio della Map senza che le autorità competenti abbiano raggiunto un accordo.
La decisione arbitrale sarà vincolante per entrambe le giurisdizioni tranne il caso in cui:
• il contribuente non accetti l’accordo (in tale ipotesi però il caso non potrà essere oggetto di ulteriore esame);
• il contribuente promuova il contenzioso sui temi oggetto della procedura;
• vi sia una decisione definitiva di un tribunale di uno Stato contraente che dichiara la decisione arbitrale invalida.
Le eccezioni italiane
L’Italia ha inoltre optato per l’applicazione dell’articolo 24, comma 2, del Mli secondo cui, se entro tre mesi dall’emissione del lodo arbitrale gli Stati raggiungeranno un diverso accordo, quest’ultimo prevarrà sulla decisione degli arbitri. Tale disposizione sarà applicabile solo se anche lo Stato controparte ha esercitato la specifica opzione.
L’arbitrato potrà essere applicato a tutte le situazioni di doppia imposizione, salvo le seguenti ipotesi, espressamente escluse dal nostro Paese con una riserva all’articolo 28:
• situazioni aventi ad oggetto componenti di reddito o di capitale non sottoposti a tassazione nell’altro Stato;
• casi di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000;
• casi di doppia residenza;
• ipotesi di condotta fraudolenta e/o artificiosa.
Qualora gli Stati controparte dovessero opporsi a tali esclusioni, ciò renderà inapplicabile l’intera procedura arbitrale nelle relative convenzioni.
Con una riserva specifica, l’Italia ha inoltre previsto che una decisione sulla questione oggetto di Map in sede giudiziaria o da parte di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati preclude l’accesso alla procedura arbitrale oppure la interrompe, nel caso in cui fosse già stata attivata. Trattasi in questo caso di disposizione unilaterale, applicabile a prescindere dalla posizione della controparte.
Le nuove disposizioni si applicheranno solo con i Paesi che hanno optato per l’arbitrato, secondo modalità che dipendono delle riserve e opzioni esercitate da ciascuno Stato controparte. Anche i tempi di entrata in vigore varieranno da Paese a Paese, in quanto dipenderanno dagli iter di ratifica. L’Ocse si aspetta che le prime modifiche alle convenzioni potranno essere in vigore nel 2018.
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