Diritto

Doppio elettorato per il presidente degli Enti del Terzo settore

Il ministero del Lavoro: nomina possibile sia dall’assemblea che dall’organo amministrativo

Negli enti del Terzo settore per la nomina del presidente legittimati sia Assemblea che organo amministrativo. Questo il chiarimento giunto da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota 7551/2021, ha colto l’occasione per rispondere ad una serie di quesiti in tema di governance degli enti del Terzo settore (Ets).

Per gli Ets in forma associativa, la valutazione in merito all’organo cui spetta nominare il Presidente tiene conto delle previsioni contenute all’articolo 25 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). In particolare, il citato articolo attribuisce all’assemblea la competenza inderogabile in punto di nomina e revoca degli organi sociali. Una previsione vòlta a garantire che l’organigramma interno degli Ets sia espressione della volontà degli associati e che avvenga, dunque, nel rispetto del principio costituzionale del pluralismo sociale.

In questo senso, la nomina del Presidente è conforme alla ratio della normativa, sia ove questa provenga direttamente dall’Assemblea sia che avvenga da parte dell’organo amministrativo che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare.

Quest’ultima possibilità, precisa il ministero, è ammessa nella misura in cui l’organo amministrativo venga, in ogni caso, eletto dall’Assemblea degli associati. Con la conseguenza che sarà esclusa qualsiasi forma di elezione presidenziale che avvenga da una sola parte degli associati o da soggetti esterni, nonché a seguito di estrazioni a sorte.

Resta, peraltro, fermo in capo all’Assemblea il potere di revoca del Presidente, al pari di qualsivoglia altra deliberazione in tema di responsabilità degli organi sociali (articolo 25, comma 1, lettera d, del Cts).

Altro aspetto da chiarire riguarda, poi, la nomina dell’organo di controllo nelle Fondazioni del Terzo settore. Si tratta di un organo che, per espressamente previsione, deve essere obbligatoriamente previsto, anche in via monocratica (articolo 30 del Cts). Data l’ontologica assenza dell’organo assembleare, è fatta salva la possibilità di prevedere un organo assembleare o di indirizzo al quale demandare tale competenza, compatibilmente con la natura giuridica dell’ente e nel rispetto della volontà del fondatore. Il Cts non provvede, infatti, ad individuare espressamente il soggetto deputato per le fondazioni, al fine di non ingessare la loro governance e di non ledere la volontà fondativa. Una nomina che potrà derivare anche da soggetti esterni, ferma l’eventualità che la nomina dell’organo controllore sia demandata a quello controllato (i.e. organo amministrativo).

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