Adempimenti

Doppio regime per le nuove Onlus

immagine non disponibile

di Gabriele Sepio

Arrivano anche per le Onlus le prime indicazioni operative sull’applicazione in via transitoria delle disposizioni del Codice del Terzo settore fino all’operatività del Registro unico nazionale (Run) che fanno seguito alla circolare del ministero del Lavoro dello scorso 29 dicembre, rivolta unicamente a Odv e Aps.

L’agenzia delle Entrate interviene dunque per la prima volta sul tema delle Onlus in occasione di Telefisco 2018 e si sofferma in particolare sugli adempimenti che queste ultime dovranno porre in essere in vista dell’iscrizione al Run e sugli agli enti di nuova costituzione.

Prima di tutto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che le norme del Codice del terzo settore che disciplinano i requisiti sostanziali per acquisire la qualifica di Ets trovano immediata applicazione sin dall’entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), seppure con una distinzione tra gli enti già costituiti a questa data e quelli di nuova costituzione.

Come per gli altri soggetti interessati dalla riforma, le Onlus già costituite alla data avranno a disposizione 18 mesi di tempo per modificare i propri statuti ed adeguarsi alle nuove disposizioni. Di conseguenza, anche se non espressamente specificato, in questo periodo la domanda di iscrizione all’istituendo Run non potrà essere rigettata in presenza di difformità con le norme del Codice, analogamente a quanto chiarito dal ministero del Lavoro per Odv e Aps.

Tuttavia, l’Agenzia osserva che questo adeguamento espone le Onlus al rischio di recepire regole statutarie conformi alle norme del Cts ma incompatibili con l’attuale disciplina Onlus (Dlgs n. 460/1997), che rimarrà in vigore fino all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea e alla messa in funzione del Run (articolo 104 del Cts). Si pensi ad una Onlus che, in vista della futura adozione della qualifica di Ets, voglia includere nell’oggetto sociale settori di attività previsti dalla riforma ma non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 (ad esempio, commercio equo e solidale) o svolgere attività “diverse” da quelle istituzionali al di fuori dei limiti previsti per le attività cosiddette “connesse”.

Per evitare problemi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, quindi, l’Agenzia riconosce alle Onlus la possibilità di subordinare l’efficacia di queste modifiche al termine di cui all’articolo 104 del Cts: a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e all’operatività del Run, cesseranno di avere efficacia le vecchie clausole statutarie incompatibili con il Cts e inizieranno ad avere effetto le nuove regole introdotte in sede di adeguamento.

In questa fase, inoltre, sarà sempre possibile costituire una nuova Onlus e iscriverla all’apposita anagrafe, ma il relativo statuto dovrà già uniformarsi alle indicazioni del Codice, seppure con efficacia subordinata al medesimo termine, non essendo possibile sanare eventuali difformità con successive modifiche statutarie.

Quanto all’acronimo, analogamente alle indicazioni del Lavoro per Odv e Aps, le Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, mentre la qualifica giuridica di Ente del Terzo settore non potrà essere utilizzata almeno fino all’istituzione del Registro unico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©