Imposte

Dotazione del trust senza prelievo

immagine non disponibile

di Angelo Busani

Dovrebbe essere in arrivo il documento con cui l’agenzia delle Entrate prende atto della decisa svolta che la Cassazione ha impresso alla propria originaria interpretazione sulla tassazione dell’atto di dotazione del trust: la tesi attuale è di ritenere questo atto privo di capacità contributiva e, quindi, non soggetto a imposta di donazione.

Infatti, dopo che, nel 2019, almeno 20 sentenze e ordinanze del Supremo collegio sono giunte alla medesima conclusione, l’Agenzia deve constatare che sono definitivamente naufragate le tesi sulle quali si sorreggevano le prime decisioni della Cassazione ove (in adesione all’orientamento delle Entrate) si riteneva la dotazione del trust come una manifestazione di capacità contributiva.

Non solo - quindi - è respinta l’idea di ritenere l’istituzione in sé del vincolo di destinazione come un presupposto di imposizione, ma è respinta anche l’idea che detta manifestazione di capacità contributiva si possa verificare quando l’istituzione del vincolo provoca una trasmissione patrimoniale dal disponente al trustee.

Si ammette ora in Cassazione che, anche sei il trustee ottiene la titolarità del diritto che gli viene trasferito dal disponente, il patrimonio del trustee con ciò non si arricchisce, perché il diritto attribuitogli è finalizzato prima all’attuazione del programma dettato dal disponente stesso e, al termine del trust, a essere devoluto secondo quanto indicato nell’atto istitutivo.

In altre parole, con le sentenze del 2019 la Cassazione dovrebbe aver definitivamente sancito che:

1. quando l’articolo 2, comma 47, Dl 262/2006 (che ha reintrodotto l’imposta di donazione nel nostro ordinamento), menziona i vincoli di destinazione, non istituisce una nuova fattispecie imponibile con l’imposta di donazione, ma “solo” chiarisce che l’imposta di donazione si applica anche al trasferimento che si abbia, oltre che per effetto di una donazione, in conseguenza dell’istituzione di un vincolo di destinazione;

2. l’applicazione dell’imposta di donazione si avrà «soltanto - “se” e “quando” il trust abbia compimento - in capo al beneficiario finale»;

3. anche le imposte ipotecaria e catastale da assolvere in relazione al trasferimento immobiliare effettuato dal disponente al trustee si rendono dovute solo in misura fissa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©