Imposte

Dre Lombardia: polizza da 110% obbligatoria per chi assevera

Una nota della direzione chiede per i bonus minori la copertura «rafforzata»

Anche il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari deve avere una polizza assicurativa “da superbonus”. L’affermazione è contenuta in una nota della direzione regionale Lombardia delle Entrate. Non un interpello, ma una risposta a una richiesta di assistenza fiscale inviata da un ingegnere.

La presa di posizione delle Entrate – che ha iniziato a circolare ieri su internet – ha subito scatenato le polemiche tra imprese e professionisti.

L’orientamento di molti addetti ai lavori, infatti, è che per asseverare la congruità della spesa nell’ambito dei bonus ordinari non serva la polizza assicurativa specifica e rafforzata richiesta per il superbonus. Anche se, sul punto, c’è qualche interpretazione divergente. Così, diverse polizze per gli asseveratori hanno iniziato a includere nei loro contratti, prudenzialmente, un riferimento a tutti gli adempimenti previsti dal decreto Antifrodi: quindi, anche alle asseverazioni relative ai bonus ordinari diversi dal 110 per cento. Una scelta che è stata fatta per dare certezze ai professionisti, in assenza di un quadro di regole completamente chiaro.

La nota della direzione lombarda basa la propria presa di posizione sul fatto che il provvedimento 283847/2020 del direttore dell’Agenzia (così come modificato dal numero 312528 del 12 novembre 2021) chiede al professionista che appone il visto di conformità di fare un doppio riscontro:

1) verificare che i tecnici incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1. dello stesso provvedimento (cioè le asseverazioni che certificano il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per il superbonus);

2) verificare che i tecnici abbiano stipulato una polizza Rc, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del Dl 34/2020 (cioè la polizza “da superbonus”).

Quest’ultima affermazione contenuta nel provvedimento delle Entrate era stata intesa da molti come una frase generica, che elenca il massimo delle verifiche possibili da parte del fiscalista incaricato del visto, a seconda del tipo di lavori eseguiti. Così che, quando si parla di asseverazione per i bonus ordinari, chi appone il visto non deve verificare la presenza della polizza “da superbonus”. Anche perché la legge cita esplicitamente l’obbligo di avere una polizza specifica, con massimale di almeno 500mila euro, solo per i lavori agevolati al 110%, non per gli altri bonus.

Ora bisognerà vedere se la nota della Dre lombarda avrà un seguito a livello centrale. Nel frattempo, restano i dubbi per chi appone i visti. Per attestare la conformità dell’operazione di cessione e sconto in fattura, infatti, è necessario verificare la presenza di tutti gli elementi che, in base alla legge, sono essenziali alla formazione del credito.

Ad esempio, la check list diramata il 6 dicembre 2021 dalla Fondazione nazionale dei commercialisti per asseverare la congruità delle spese agevolate dal bonus facciate si limita a richiamare il controllo della «polizza Rc del sottoscrittore dell’asseverazione».

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