Dta, il canone si calcola al netto delle imposte versate
Nelle differite qualificate non rilevano le svalutazionidelle società industriali
La risoluzione 44/E/2021 fornisce chiarimenti sulla facoltà di trasformare in crediti d’imposta le imposte differite attive – anche se non iscritte in bilancio - corrispondenti al minor importo fra le perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate e il 20% dell’ammontare del valore nominale dei crediti verso debitori inadempienti ceduti dal contribuente.
La norma è stata prorogata dall’articolo 19 del Dl 73/2021 e quindi può essere applicata anche per i crediti ceduti entro il 31 dicembre 2021.
La trasformazione opera dalla data della cessione e rende, da quel momento non più utilizzabili le perdite e le eccedenze Ace convertite.
I crediti d’imposta, che non producono interessi e non concorrono a formare il reddito imponibile Ires o Irap, sono compensabili in F24 senza limiti d’importo oppure cedibili infra gruppo o a terzi in base agli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr 602/1973 o infine richiesti a rimborso.
La trasformazione è condizionata all’esercizio di un’opzione da comunicare via Pec entro la chiusura dell’esercizio in cui è avvenuta la cessione di crediti, se non già comunicata in precedenza. In caso di opzione tardiva la risoluzione 44/E ammette la remissione in bonis. La trasformazione comporta anche il pagamento di un canone annuo dell’1,5 per cento.
La risoluzione 44/E affronta diversi temi controversi. Conferma che l’agevolazione spetta a tutti i soggetti equiparati alle società di capitali (quindi anche agli enti commerciali, risposte 96 e 193 del 2021), a prescindere dal settore di attività (quindi anche ai soggetti diversi dalle banche e intermediari finanziari). In base all’articolo 44-bis, comma 1-quater, possono beneficiarne anche i soci delle società di persone.
Il comma 5 fornisce una definizione oggettiva di inadempienza: «Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto». La risoluzione precisa che l’inadempimento deve intendersi riferito al singolo credito così escludendo che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda tout court inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti sia di quel medesimo creditore sia degli altri creditori. L’inadempimento deve essersi verificato, antecedentemente alla cessione, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio (come, ad esempio, la successiva modifica del termine di pagamento). Pertanto, nel caso in cui si sia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti con il quale sia stata previsti una nuova calendarizzazione delle scadenze di crediti già non adempiuti da oltre 90 giorni e, al contempo, l’erogazione di nuovi finanziamenti al medesimo debitore e che, successivamente il debitore abbia rispettato le nuove scadenze, solo il valore nominale dei «vecchi crediti non adempiuti» può concorrere al plafond dei crediti utili per la trasformazione.
Confermato inoltre che si applica il provvedimento 22 luglio 2016, ma il meccanismo non è ancora del tutto chiaro. In base al provvedimento, il canone è dovuto sull’eventuale importo positivo ottenuto:
• sommando algebricamente le Dta qualificate eventualmente già trasformate in crediti d’imposta in precedenti esercizi e quelle trasformate per effetto della nuova norma agevolativa con la differenza positiva o negativa fra le Dta qualificate iscritte in bilancio al termine del periodo d’imposta con quelle iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2007;
• e sottraendo le imposte versate, individuate dalla circolare 32/E del 2016. Sotto questo aspetto, la risoluzione si limita ad affermare che le imposte versate sono quelle risultanti alla data della chiusura dell’esercizio precedente, ma viene richiamato il comma 2 dell’articolo 11 del Dl 59 del 2016 che prevedeva che si dovesse tener conto dell’Ires versata a partire dal 2008 e dell’Irap versata a partire dal 2013 (si veda Assonime, circolare 7 del 2021), con un computo che, per le società che non hanno trasformato Dta in passato (di norma le società non finanziarie), comporterebbe, di norma, la non debenza del canone.
Ad ogni modo viene confermato che le «Dta qualificate» da prendere in considerazione sono solo quelle derivanti dalla mancata deduzione delle svalutazioni dei crediti verso la clientela degli intermediari finanziari e quelle derivanti dalla mancata deduzione delle quote di ammortamento dell’avviamento e degli altri beni immateriali.