Imposte

Dta, con la cessione dei crediti più vantaggi per le società cooperative

Le regole per la determinazione delle perdite fiscali favoriscono le coop

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di Gian Paolo Tosoni

Un gradito regalo alle società cooperative con la trasformazione delle imposte anticipate (Dta, deferrer tax asset, vale a dire imposte differite attive) in credito di imposta prevista dall’articolo 55 del Dl 18/2020, che consente l’utilizzo di perdite anche non deducibili.

La norma prevede che qualora la società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (debiti non onorati trascorsi 90 giorni dalla scadenza, fino all’importo massimo di due miliardi di euro), mediante opzione, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione.

Inoltre può essere trasformato in credito di imposta anche il riporto Ace non ancora dedotto alla data della cessione dei crediti (si veda il Sole 24 Ore del 30 aprile). Le imposte anticipate ai fini della trasformazione in crediti di imposta possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Le società cooperative
La norma, estremamente favorevole per le società cooperative, è quella contenuta nel secondo periodo del primo comma introdotto nella legge originaria dall’articolo 55, quando dispone che ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir.

Applicando questi limiti, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile soltanto per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito degli esercizi precedenti. Di fatto questa disposizione produce effetti principalmente per le società cooperative.

L’esenzione dell’utile
Le società cooperative usufruiscono della esenzione dell’utile accantonato a riserva indivisibile seppur con delle limitazioni introdotte dalla legge 311/2004 e dal Dl 63/2002. In base a queste disposizioni le cooperative in genere non tassano il 57% dell’utile di esercizio, quelle agricole sono esenti per il 77%, quelle di consumo per il 32%, le sociali per il 97% e le banche di credito cooperativo per il 66%.

Il meccanismo della indeducibilità delle perdite, per la parte corrispondente all’utile d’esercizio non assoggettato a Ires, ha avuto inizio dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 ed è spiegato bene dalle Entrate con la risoluzione 129/2010. In sostanza, dal periodo di imposta 2007, in presenza di un utile accantonato a riserva pari a 100 e tassato per 43, la cooperativa doveva annotare a memoria 57 di utile esente che andava a formare un basket negativo.

Se nel periodo di imposta successivo la coop realizzava una perdita di 80 poteva riportarla ai successivi esercizi soltanto per 23 (80 – 57). Con la norma Dta avremo la conseguenza che importi, anche elevati, di perdite fiscali vengono riesumati ai fini del calcolo delle imposte anticipate per essere tradotte in credito di imposta.

Gli effetti
In pratica la cooperativa deve riesumare le perdite che dal periodo di imposta 2007 sono state azzerate a fronte dei basket “negativi” intesi come utili esenti che azzeravano le perdite fiscali. Si ritiene peraltro che non vi siano limiti temporali, in quanto le perdite non hanno più una vitalità quinquennale.

Stabilite, quindi, le perdite fiscali della cooperativa, sia quelle riportate nella dichiarazione dei redditi, in quanto entro i limiti degli utili tassati, sia quelle non riportate in dichiarazione, in quanto considerate indeducibili, è possibile calcolare le imposte anticipate con la percentuale del 24% che vengono trasformate in credito di imposta (nei limiti del 20% dei crediti ceduti).

Mancata iscrizione in bilancio
Altra disposizione di non poco conto è quella che prevede che le attività per imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali possono essere trasformate in credito di imposta anche se non iscritte in bilancio. Certamente anche questa fattispecie è utile per le società cooperative che non potevano certo iscrivere delle imposte anticipate a fronte di perdite fiscali che consideravano indeducibili.

Una ultima precisazione: siccome l’iscrizione di nuove imposte anticipate o crediti di imposta rappresentano componenti positivi del conto economico tali importi, per la parte eccedente le altre imposte correnti o differite, non devono concorrere a formare i ristorni a favore dei soci, essendo estranei al rapporto mutualistico.

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