Controlli e liti

Due anni dalla voluntary per richiedere l’euroritenuta

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

Il contribuente che ha aderito alla voluntary disclosure ha diritto al rimborso dell’euroritenuta e il termine di decadenza per presentare l’istanza di rimborso decorre dalla data di presentazione della domanda di voluntary. È questo l’importante principio espresso dalla Ctp di Genova nella sentenza 1341/2/17 depositata il 6 novembre 2017 (presidente Graziano, relatore Podestà).

Un contribuente presentava il 13 dicembre 2015 istanza di collaborazione volontaria in base alla legge 186/2014 per regolarizzare il possesso di capitali detenuti all’estero nel periodo 2010-2013. In particolare, nella domanda di definizione il contribuente documentava i redditi di capitale percepiti e l’euroritenuta subita e chiedeva che, nel liquidare quanto dovuto in sede di disclosure, l’ufficio procedesse a scomputare le ritenute subite. A seguito del mancato scomputo dell’euroritenuta, il 17 gennaio 2017 il contribuente presentava istanza di rimborso che, con provvedimento espresso, veniva rigettata dall’ufficio nel presupposto che la detrazione per imposte pagate all’estero in base all’articolo 165, comma 8 del Tuir non può essere riconosciuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

Contro questo provvedimento, il contribuente ricorre alla Ctp di Genova, eccependo il divieto di doppia imposizione e l’errato richiamo all’articolo 165, comma 8 del Tuir, poiché questa norma riguarda solo i redditi esteri che concorrono a formare il reddito complessivo, ma non anche i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva. A sua volta l’ufficio eccepiva la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per gli anni 2010-2012, in quanto l’istanza era stata presentata il 17 gennaio 2017, e quindi oltre il termine di 48 mesi previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/73.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso e, in linea con la recente giurisprudenza tributaria (Ctp Varese sentenza 309/2017), hanno affermato l’illegittimità del diniego del rimborso dell’euroritenuta per violazione dell’articolo 10 della direttiva 2003/48/Ce e dell’accordo bilaterale del 26 ottobre 2004 tra Svizzera e Ue. In particolare, nell’accogliere le doglianze del contribuente, è stato stabilito il principio in base al quale l’istanza di rimborso presentata dal contribuente non poteva considerarsi tardiva in quanto non era possibile applicare l’articolo 38 del Dpr 602/73, poiché questa disposizione si riferisce ai soli versamenti che sono effettuati nei confronti dello Stato italiano.

Pertanto, considerato che la domanda di voluntary era stata presentata il 13 dicembre 2015 e l’istanza di rimborso il 17 gennaio 2017, quest’ultima doveva considerarsi tempestiva e giustificava la richiesta di restituzione del tributo come previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, che stabilisce, ai fini della domanda di restituzione di tributi, il termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (nel caso specifico coincidente con la data di presentazione dell’istanza di disclosure).

Ctp di Genova, sentenza 1341/2/17

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