Imposte

E-commerce nell’agroalimentare, credito d’imposta del 40% per le imprese del contratto di rete

Domande relative al 2021 dal 20 settembre al 20 ottobre. Agevolazioni per software, progettazione, sviluppo database e sicurezza. Limite annuo di 50mila euro per le Pmi della produzione primaria

di Francesco Giuseppe Carucci

È stato pubblicato il 20 maggio scorso il provvedimento 174713/2022 delle Entrate che disciplina criteri e modalità di fruizione del credito d’imposta per il potenziamento dell’e-commerce nell’agroalimentare e approva il modello di richiesta. L’incentivo è destinato, dall’articolo 1, comma 131, della legge 178/2020, alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all’articolo 3 del Dl 5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» ex lege 268/1999. Il comma 131 della legge di Bilancio 2021 non ha fatto altro che ripristinare, soltanto per le reti di imprese, il beneficio già vigente per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 di cui all’articolo 3, comma 1, del Dl 91/2014 consistente in un credito d’imposta del 40% degli investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. La disposizione è finalizzata a sostenere il “made in Italy” incrementando l’export.

L’agevolazione può essere riconosciuta non solo alla «rete soggetto», che gode di autonomia patrimoniale e personalità giuridica, ma anche alla «rete contratto» che, al contrario, ne risulta sprovvista. In quest’ultima ipotesi, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato da ciascuna delle imprese aderenti alla rete che, singolarmente, presenta il modello di richiesta. In caso di «rete soggetto» il soggetto fruitore del credito d’imposta è la rete.

È costitutivo del beneficio l’investimento in dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza sostenute secondo il principio della competenza ex articolo 109 del Tuir. Rigido l’onere imposto di dotarsi di attestazione rilasciata, in alternativa, dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un iscritto negli albi dei dottori commercialisti o esperti contabili, dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale a dimostrazione del sostenimento della spesa e della destinazione dei beni al potenziamento dell’e-commerce. Il modello di richiesta va presentato all’Agenzia in via telematica tra il 15 febbraio e il 15 marzo dell’anno successivo a quello dell’intervento. Per il solo 2021, il periodo di trasmissione è compreso tra il 20 settembre e il 20 ottobre di quest’anno.

Al fine della compilazione del modello, che prevede l’indicazione della spesa sostenuta e dell’incentivo spettante, il provvedimento ha specificato i limiti in materia di aiuti di Stato e aiuti «de minimis» nel settore agricolo entro cui poter fruire del beneficio.

Il credito d’imposta si determinerà nel 40% dell’investimento, ed entro il limite di 50mila euro per periodo d’imposta, per le Pmi dedite alla produzione primaria nel rispetto dell’articolo 14 del regolamento (Ue) 702/2014. Per le grandi imprese della produzione primaria, il limite scende a 25mila euro per periodo d’imposta e si dovrà guardare al regolamento (Ue) 1408/2013 sugli aiuti «de minimis». Pmi agroalimentari dovranno osservare il regolamento «de minimis» (Ue) 1407/2013 determinando il 40% sulla spesa realizzata in ciascun periodo d’imposta non eccedendo, però, il limite di 50mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Al fine di non eccedere le risorse stanziate, 5 milioni per ogni anno la percentuale fruibile sarà determinata dalle Entrate.

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