Adempimenti

E-commerce in dogana con dichiarazione ridotta per merci fino a 150 euro

Tre modalità diverse per assolvere l’Iva in base al regime scelto

E-commerce in dogana con regole più chiare, anche se il percorso riservato ai canali semplificati di sdoganamento si presenta ancora piuttosto articolato per gli operatori e lontano da una sua applicazione generalizzata. Con la circolare 26/2021 l’agenzia Dogane Monopoli (Adm) ha tuttavia fornito una prima guida per gli operatori, che sostanzialmente si presenta come una rassegna normativa ed applicativa che razionalizza il complesso set informativo e normativo che nell’ultimo quinquennio ha di fato rivoluzionato il regime doganale e, soprattutto, Iva, connesso alle transazioni on line.

L’Agenzia, dunque, riferisce delle numerose novità intervenute in materia e che si sostanziano lungo tre direttrici fondamentali, tutte attive dal 1° luglio 2021.Anzitutto, l’abolizione della franchigia Iva di 22 euro, che comporta ora il necessario pagamento dell’imposta per ogni tipo di transazione e, dunque, anche di quelle connesse all’importazione. Resta dunque la sola franchigia dai dazi, riservata, tra l’altro, alle merci di valore inferiore a 150 euro, in ossequio alle disposizioni del regolamento Ue 1186/2009.

In secondo luogo, si deve richiamare il modello dichiarativo super ridotto denominato H7, che consente la presentazione di una bolla doganale con un numero di dati estremamente ridotto o semplificato, come avviene per la voce doganale delle merci ora formulabile a 6 digit. L’H7 è rilasciato per le sole merci di valore inferiore a 150 euro e, per questo, pena l’invalidamento del DAU, l’agenzia Dogane e Monopoli raccomanda attenzione al tasso di cambio che deve essere fissato alla vendita con tasso Bce o in dogana al tasso di conversione di legge.

La terza direttrice fondamentale risiede nelle nuove e varie modalità di versamento dell’Iva d’importazione, a loro volta distinte nell’utilizzo dello Ioss, nei regimi speciali e nel regime ordinario.

Lo Ioss, in particolare, è riservato sia per i soggetti stabiliti che non stabiliti, che effettuano vendite di beni di valore intrinseco a 150 euro, ora normato dall’articolo 74-sexies del Dpr 633/72, modificato dal Dlgs 83/2021. Qui l’acquirente esegue il pagamento all’atto della transazione, consentendo al venditore di versare successivamente il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione, previa registrazione a sistema. Ecco che, dunque, tenuto conto che l’Iva è già dichiarata e versata dal fornitore al suo Stato di identificazione, al fine di evitare la doppia imposizione, la merce oggetto della dichiarazione per l’importazione non è soggetta all’Iva, grazie all’inserimento nel DAU del numero di identificazione Ioss che consente la liquidazione dei diritti pari a 0.

La seconda modalità di assolvimento è quella del regime speciale introdotto dal novellato articolo 70 del Dpr Iva, che può essere scelto per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore. Questo sistema si suppone sarà molto utilizzato, in particolare dai corrieri, dai postali e dagli spedizionieri comunque presenti in loco. In tale ambito, l’acquirente paga l’Iva al dichiarante che presenta le merci in dogana che, a sua volta, in esito ad una dichiarazione mensile precompilata (determina 219776/2021) versa alle autorità doganali solo l’Iva effettivamente ricevuta nel corso del mese, secondo il sistema del pagamento periodico e differito già in uso che deve essere autorizzato e garantito.

A queste modalità speciali si aggiunge la terza, che è quella ordinaria, per la quale l’Iva segue il percorso standard, con dichiarazione e versamento puntuale in dogana.

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