Imposte

E-commerce e Iva, il regime Moss si apre anche agli operatori extra-Ue

Ammessi anche i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione ma registrati ai fini Iva in uno Stato membro

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Si amplia il novero degli operatori dell’e-commerce che possono accedere al regime speciale del Moss (Mini one stop shop) fino ad includere i soggetti passivi non stabiliti nella Unione europea ma registrati ai fini Iva in uno Stato membro.

Il Dlgs 45/2020 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 9 giugno e in vigore dal 10 giugno), recependo l’articolo 1 della direttiva 2017/2455, punta a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-Ue dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica.

Ammessi al Moss i soggetti extra Ue identificati ai fini Iva
In particolare, il Dlgs 45/2020 modifica l’articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972 al fine di includere tra coloro che possono avvalersi del Moss anche i soggetti extra Ue non stabiliti in uno Stato membro ma ivi registrati ai fini Iva.

Premesso che la regola di territorialità di tali servizi prevede per i prestatori extra Ue, la rilevanza ai fini Iva nel Paese di stabilimento del cliente privato, il regime del Moss, consente ora a tali soggetti, non stabiliti nella Ue ma registrati ai fini Iva in uno o più Stati membri, di non doversi identificarsi in ciascuno Stato di stabilimento dei loro clienti privati al fini di assolvere gli obblighi di dichiarazione e versamento dell’Iva, potendo effettuare presso una sola autorità fiscale la dichiarazione e il versamento per l’imposta dovuta in tutti gli Stati membri.

Per effetto della modifica, dunque, un operatore economico extracomunitario identificato in Italia, che fornisca servizi di aggiornamento software in modalità telematica a clienti privati, ad esempio francesi, non dovrà identificarsi ai fini Iva anche in Francia potendo assolvere ai suoi obblighi utilizzando il Moss.

Le regole per la fatturazione
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della direttiva recepita dal Dlgs 45/2020, è inoltre prevista la possibilità per il prestatore, sebbene quest’ultimo fornisca servizi in più di uno Stato della Ue, di seguire le regole di fatturazione dello Stato membro di identificazione e non quelle vigenti nello Stato di destinazione dei servizi.

Dal punto di vista italiano, l’articolo 74-quinquies, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto, prevede che le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da prestatori extra Ue identificati in Italia a clienti privati italiani, non debbano essere fatturate (così come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 6-ter, del Dpr 633/1972).

L’attuazione
Oltre alle nuove disposizioni in vigore dal 10 giugno 2020, si resta in attesa del decreto che dovrà recepire l’articolo 2 della direttiva 2017/2455.

Tale articolo fissa al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell’estensione del regime Moss alla vendita di beni materiali e di servizi diversi da quelli elettronici e, in particolare, alle piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

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