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E-commerce e reintroduzione doganale in franchigia: quando è possibile l’esenzione di dazi e Iva

Il «ritorno» dei beni deve avvenire entro tre anni e i prodotti non devono essere stati manipolati o modificati all’estero

di Benedetto Santacroce

Nell’e-commerce (B2C) con Paesi terzi, per i beni che – rifiutati dal cliente consumatore finale – rientrano in Italia, la tracciabilità del movimento in uscita e in entrata dell’Unione europea e l’identità soggettiva di chi ha esportato e di chi reimporta consente il non pagamento dei dazi e dell’Iva (reintroduzione in franchigia).

L’ottenimento del doppio beneficio daziario e Iva deve, però, tener conto contestualmente delle regole previste dal Codice doganale dell’Unione (Cdu – Regolamento 952/...