Adempimenti

E-commerce, intermediazione online da certificare con fattura

La risposta a interpello 324 chiarisce che anche nel documento semplificato va sempre indicato il codice fiscale e/o la partita Iva di committente o cessionario

Intermediazione resa tramite piattaforma on-line da certificare con fattura in quanto non costituente un servizio elettronico. Obbligo di indicare il codice fiscale e/o la partita Iva del cliente nel tracciato xml della fattura semplificata. Questi i chiarimenti resi dall'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 324/2020, pubblicata il 9 settembre, con cui è stata nuovamente affrontata e chiarita la questione circa l'inquadramento o meno tra i servizi elettronici, per i quali non sussiste obbligo di certificazione fiscale, di attività rese per il tramite di piattaforme di e-commerce, estendendo poi l'analisi alla individuazione delle informazioni da indicare obbligatoriamente in sede di emissione di una fattura semplificata in formato elettronico, pena lo scarto del documento inviato.

L'istanza
L'interpello è stato presentato da un operatore del settore della logistica il quale, avvalendosi di una piattaforma online, offre anche un servizio di comparazione in tempo reale delle tariffe offerte dagli spedizionieri, permettendo infine all'utente di selezionare ed acquistare le spedizioni al migliore prezzo possibile. All'accettazione dell'ordine, la società istante conclude, in nome e per conto dell'utente registrato, un contratto di trasporto con lo spedizioniere prescelto. Nel precisare che l'utilizzo di Internet non risulta funzionale solamente alla messa a disposizione di un mezzo di comunicazione alternativo a quelli tradizionali per la conclusione di contratti di trasporto, costituendo invece la piattaforma web ed i servizi collegati il mezzo per realizzare l'intera transazione commerciale, la società istante ha ritenuto i servizi offerti rientranti nella categoria di quelli elettronici B2C per i quali, l'articolo 7, comma 1 del regolamento (Ue) n. 282/2011 esclude l'obbligo di certificazione, con fattura, con scontrino o ricevuta fiscale. Ad ogni modo, in caso di risposta negativa al primo quesito, la società istante intenderebbe procedere alla emissione di fatture elettroniche semplificate, limitandosi ad indicare i dati anagrafici dell'utente e non anche il suo codice fiscale, o la partita Iva, in quanto l'articolo 21-bis del Dpr 633 del 1972 li porrebbe in alternativa tra loro.

La risposta
L'agenzia delle Entrate ha configurato i servizi realizzati dall'operatore logistico tramite piattaforma web quali attività di intermediazione, in cui il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle domande degli utenti e di prenotazione delle spedizioni: di conseguenza, ne è stata esclusa la loro riconducibilità tra i servizi elettronici analogamente a quanto già precisato con le risoluzioni n. 133/E del 2004, n. 199/E del 2008 e con i principi di diritto n. 26 del 2019 e n. 3 del 2020. Sul punto, anche in considerazione delle numerose istanze presentate sul tema, ci si auspica una riflessione innovativa che consenta di rinnovare sul piano normativo la regola applicativa. Per l'effetto i servizi offerti, in quanto diversi da quelli elettronici, non possono beneficiare dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e certificazione. L'eventuale emissione di una fattura elettronica semplificata non potrà inoltre non riportare codice fiscale o partita Iva dell'acquirente: tali elementi, oltre che normativamente previsti in alternativa “unidirezionale” ai dati anagrafici completi dello stesso, sono in ogni caso funzionali tecnicamente al corretto indirizzamento e consegna del documento al destinatario.

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