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E-commerce intra-Ue, semplificazioni dal 1° luglio: Iva registrata in un solo Stato membro

Con lo sportello unico gli operatori comunitari che vendono beni e servizi ai consumatori finali in tutta l’Ue possono ridurre gli obblighi in materia

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di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Dal 1° luglio 2021 gli operatori economici che effettuano commercio elettronico indiretto all’interno dello spazio economico europeo potranno usufruire di alcune semplificazioni. Scaduto il termine (15 gennaio 2021) per l’invio dei contributi sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (Ue) 2017/2455, articoli 2 e 3, e della direttiva (Ue) 2019/1995, in consultazione dal 30 dicembre 2020, si attende ora la definizione del decreto.

La disciplina si occupa del «pacchetto e-commerce» che apporta una serie di semplificazioni Iva alle attività di commercio elettronico transfrontaliero business-to-consumer (B2C) con la finalità di superare le barriere alle vendite online transfrontaliere, come annunciato nella comunicazione della Commissione del 2015 («Una strategia unica per il mercato unico digitale in Europa») Com015 192 final e nella comunicazione del 2016 («Verso uno spazio unico europeo dell’Iva - È arrivata l’ora di decidere») Com2016 148 final.

Le modifiche interessano tra l’altro il regime Iva delle vendite a distanza di beni, vale a dire della vendita di beni on-line a consumatori finali situati in altri Stati membri da parte di soggetti Iva che oggi devono registrarsi e contabilizzare l’Iva nello Stato membro del consumatore quando le loro vendite superano la soglia stabilita da ogni singolo Paese Ue (35mila/100mila euro).

Mediante sostituzione degli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b, del Dl 331/1993, si introduce ora la facoltà per i soggetti Iva che effettuano vendite a distanza di non doversi più registrare nello Stato del consumatore, versando l’Iva solo nello Stato in cui risiedono.

Di conseguenza le semplificazioni previste dalla procedura Iva Mini one stop shop (Moss), che consente ai fornitori di servizi di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (Telecommunications, broadcasting and electronic - Tbe) di registrarsi per l’Iva in uno Stato membro e di rendere conto in solo tale Stato membro dell’Iva dovuta negli altri Stati membri (applicando l’aliquota Iva degli Stati membri), saranno estese anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, determinando così un più grande sportello unico.

Contestualmente le attuali soglie per le vendite a distanza intracomunitarie di beni saranno abolite e sostituite da un unico importo a livello comunitario di 10mila euro (soglia annuale e valevole per ogni singolo Stato membro). Al di sotto di tale valore le vendite a distanza intracomunitarie di beni rimarranno soggette all’Iva nello Stato membro del cedente (derogando all’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lettera a), direttiva 2006/112/Ce).

Dal 1° luglio 2021 lo sportello unico costituirà quindi una facoltà data agli operatori comunitari che vendono beni e forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l’Ue di semplificare gli obblighi in materia di Iva consentendo loro di:

• registrare elettronicamente l’Iva in un unico Stato membro per tutte le vendite ammissibili di beni e servizi a clienti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;

• dichiarare in un’unica dichiarazione elettronica Oss (effettuando un unico pagamento) l’Iva dovuta su tutte le vendite a distanza (di beni) effettuate a livello intracomunitario;

• collaborare con l’amministrazione fiscale di un unico Stato membro (quello in cui ci si è registrati) per l’Oss e in un’unica lingua (anche se le vendite sono realizzate in tutta l’Ue).

Gli operatori dovranno quindi valutare attentamente la possibilità di avvalersi del sistema Oss, anche in considerazione dell’opportunità di ridurre i costi di gestione del commercio elettronico connessi alle identificazioni Iva negli Stati ove siano state superate le soglie delle vendite a distanza.