Imposte

E-commerce con Iva italiana per i clienti privati comunitari ma fino a 10mila euro annui

Al superamento della soglia la tassazione avviene nello Stato membro in cui si trova il consumatore finale

Al via le semplificazioni Iva per l’e-commerce rivolto a consumatori finali comunitari. Gli operatori nazionali che forniscono servizi elettronici, entro il limite di 10mila euro, potranno applicare l’Iva italiana anche ai clienti privati comunitari.

L’ambito di applicazione
Il decreto legislativo 45/2020, recependo l’articolo 1 della direttiva 2017/2455, prevede la tassazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi elettronici nello Stato Ue di stabilimento del prestatore quando l’ammontare complessivo nell’anno non è superiore alla soglia di 10mila euro. Al superamento di tale soglia ovvero in caso di esercizio di un’apposita opzione, la tassazione avviene nello Stato membro in cui si trova il consumatore finale.

E-commerce diretto
Prima di entrare nel dettaglio, si evidenzia che la nuova disciplina si applica al solo e-commerce diretto, ovvero, alle cessioni elettroniche di «beni virtuali» o servizi (quali, ad esempio, prestazioni di insegnamento a distanza, software, siti web, musica, film) che non si materializzano in qualcosa di tangibile, in cui l’intera operazione commerciale si effettua per via telematica, compresa la consegna, che avviene mediante il download dell’acquisto da parte dell’acquirente direttamente sul proprio computer o su altri supporti tecnologici (quali, ad esempio, smartphone e tablet).

La portata dell’intervento
In particolare, il decreto legislativo coglie l’occasione per raccogliere nel nuovo articolo 7-octies del Dpr 633/1972 tutte le disposizioni in materia di territorialità Iva relative alle prestazioni di servizi elettronici rese a committenti non soggetti passivi, tra cui l’abrogata lettera f) del comma 1, dell’articolo 7-sexies.

Le nuove regole di territorialità
Alla luce delle novità introdotte, ad esempio, un programmatore italiano che vende i propri software direttamente a un privato francese, offrendogli la possibilità di effettuare il download tramite il proprio sito, assoggetterà tale vendita ad Iva in Italia, fermo restando l’esonero dall’emettere fattura, previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 6-ter del Dpr 633/1972.

La rilevanza in Italia di tale operazione elimina, inoltre, la necessità di identificarsi in Francia o di accedere al regime opzionale del Moss (Mini one stop shop) per assolvere l’Iva francese, il tutto a condizione che non si superi il limite di 10mila euro.

Innanzitutto, il nuovo articolo 7-octies conferma, per le prestazioni di servizi elettronici, la deroga alla regola generale del prestatore, dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), a favore di quella del committente. Pertanto, tali servizi rilevano ai fini Iva in Italia se resi nei confronti di clienti privati italiani.

Per effetto delle novità introdotte, nell’articolo 7-octies, comma 3, rilevano in Italia anche i servizi elettronici resi da parte di un prestatore italiano, non stabilito anche in un altro Stato Ue, a consumatori privati stabiliti in un altro Stato Ue, a condizione che l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, di tali servizi non abbia superato, nell’anno corrente e in quello precedente, l’ammontare di 10mila euro.

È comunque concessa al fornitore la possibilità di optare, con un vincolo biennale, per l’applicazione dell’Iva nello Stato Ue del committente.

In maniera speculare, a parità di condizioni (limite dei 10mila euro e assenza dell’opzione) il comma 2 dell’articolo 7-octies, prevede che per i servizi elettronici resi da parte di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue l’Iva non è dovuta in Italia, bensì nello Stato di residenza del prestatore, nonostante il committente privato sia italiano.

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