Adempimenti

E-commerce, l’adesione all’Oss non fa venir meno l’obbligo dell’esterometro

Le Faq delle Entrate: la fattura emessa verso il cliente privato Ue deve essere comunicata

Il sito delle Entrate si arricchisce di una nuova sezione di Faq dedicate alla riforma del commercio elettronico, con particolare riferimento agli adempimenti che i contribuenti devono adottare per gestire correttamente le specifiche transazioni e i regimi semplificati Oss e Ioss. Tra le varie indicazioni fornite si rilevano, in prima battuta, la libertà di scelta, per chi aderisce all’Oss per il mantenimento o la cancellazione delle partite Iva aperte in altri Stati membri; le diverse casistiche per la determinazione della soglia di 10mila euro, al superamento della quale (anche durante l’anno) scatta l’obbligo di tassazione nello Stato di consumo e l’indicazione per gli operatori, in cerca dell’aliquota Iva da applicare, dell’indirizzo web della tabella gestita e aggiornata frequentemente dalla Commissione europea.

A suscitare maggiore interesse, però, è la risposta sull’esterometro. Alla domanda se un soggetto passivo che, pur avendo aderito all’Oss, emette la fattura verso cliente privato Ue (pur non avendone l’obbligo), deve presentare l’esterometro l’amministrazione risponde di sì. Cercando di entrare nella logica che guida tale posizione, il punto di partenza senza dubbio è dato dalla direttiva (Ue) 2017/2455 che rinvia agli ordinamenti nazionali la disciplina delle fatture emesse in ambito dei regimi speciali Oss e Ioss. Ciò implicherebbe, dunque, oltre al fatto che le fatture devono rispettare tutti gli elementi indicati all’articolo 21 del Dpr 633/1972 (si veda articolo 74-quinquies dello stesso decreto), che siano rispettati anche gli adempimenti ad esse collegate in termini di registrazione e dichiarazione.

Già la risposta a interpello 802/2021 richiedeva ai soggetti che utilizzano l’Oss di fatturare le operazioni, di annotarle nei registri delle vendite o dei corrispettivi e di presentare per queste operazioni la dichiarazione Iva annuale ai fini del plafond e il modello TR ai fini dei rimborsi trimestrali. Ciò in quanto, secondo le Entrate, la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale non vale nel contesto dell’adozione di strumenti definiti in ambito nazionale quale appunto la formazione del plafond e dei requisiti per il rimborso Iva trimestrale. Su questa linea, la Faq dell’Agenzia aggiunge che, laddove il contribuente che utilizza l’Oss emette la fattura, per la stessa deve presentare l’esterometro al pari di qualsiasi altra fattura per operazione transfrontaliera.

L’obbligo, che avrebbe dovuto essere abrogato dal 1° gennaio, in realtà resta operativo, in base al Dl 146/2021, fino al 1° luglio 2022. Dopodiché, seguendo tale orientamento, non del tutto condivisibile in quanto determina un ingiustificato appesantimento degli adempimenti, i dati relativi alle cessioni a distanza “fatturate” andrebbero trasmessi al Sistema di interscambio (Sdi).

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