Controlli e liti

E-commerce, l’Oss non esclude il controllo nello Stato di consumo

Il 31 gennaio scade la dichiarazione Iva per il quarto trimestre 2021

di Pasquale Murgo


Nel regime speciale Oss Ue i contribuenti identificati in Italia dichiarano e versano trimestralmente all’agenzia delle Entrate l’Iva dovuta sulla base delle aliquote e regole applicabili nei singoli Stati esteri di consumo ai quali spettano i controlli sostanziali sulla corretta applicazione dell’imposta.

Il 31 gennaio è in scadenza la dichiarazione Iva Oss Ue per il quarto trimestre 2021. Come indicato nell’articolo 74-sexies, comma 4 del Dpr 633/1972 i contribuenti nazionali, diversi dalle interfacce elettroniche, nella dichiarazione trimestrale devono indicare per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021:

• l’ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni definite ai sensi del nuovo articolo 38-bis Dl 331/1993 e della relativa imposta dovuta nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto del bene a destinazione dell’acquirente;

• l’ammontare delle prestazioni di servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi e della relativa imposta dovuta nello Stato in cui la prestazione si considera effettuata.

Per tali operazioni, sebbene gli adempimenti dichiarativi e di versamento siano assolti in modo centralizzato presso lo Stato di identificazione (Italia per i soggetti vi residenti), la potestà impositiva rimane in capo agli Stati esteri di consumo (circolare Agenzia n. 22/E del 2016 in materia di Moss).

Di conseguenza, in sede di dichiarazione, è necessario che i contribuenti prestino molta attenzione sulla corretta individuazione delle aliquote applicabili nei singoli Stati esteri di consumo. A tal fine è consigliabile l’utilizzo dell’apposito database presente nel sito della Commissione europea con l’elenco delle aliquote applicate in ogni singolo Stato membro (strumento richiamato anche dall’agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate il 20 gennaio 2022).

Dopo l’invio, la dichiarazione inviata dal contribuente residente è verificata preliminarmente e in modo automatizzato dall’agenzia delle Entrate e successivamente, in modo sostanziale dalle autorità fiscali competenti per ogni singolo Stato estero di consumo.

In particolare:

• entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio della dichiarazione trimestrale, l’agenzia delle Entrate (ufficio individuato dal provvedimento 25 giugno 2021) verifica, ai sensi dell’articolo 54-ter del Dpr 633/1972 l’avvenuta effettuazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultanti nella dichiarazione. In caso di omesso o ritardato versamento, l’Agenzia emette un sollecito che non riveste la qualifica di ordinario atto impositivo, ma rappresenta una mera segnalazione di criticità che non impone alcun obbligo di pagamento di imposta, interessi o sanzioni amministrative. Tale sollecito, se ripetuto per più dichiarazioni, rileva ai fini dell’esclusione dal regime speciale ai sensi dell’articolo 74-sexies, comma 3-bis, lettera d) del Dpr 633/1972 (articolo 58-ter del regolamento Ue 282/2011);

• diversamente, i solleciti successivi al primo e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e riscossione dell’Iva sono effettuati dallo Stato membro di consumo interessato che rimane competente per l’effettuazione dei controlli sostanziali inclusi i controlli sulla corretta applicazione delle aliquote Iva. In tal senso, se non è stata presentata alcuna dichiarazione Iva o se la dichiarazione Iva è incompleta o non corretta oppure se il pagamento è effettuato in ritardo eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo (articolo 63-ter del regolamento Ue 282/2011)

In definitiva, l’accesso all’Oss Ue permette al contribuente di relazionarsi in via preliminare con l’amministrazione fiscale del proprio Stato di identificazione anche per le vendite transfrontaliere, ma non esclude la possibilità che tali operazioni siano verificate e controllate dallo Stato estero di consumo.

Da segnalare, infine, che a quanto ci consta nelle scorse settimane alcuni operatori hanno ricevuto dei solleciti di pagamento direttamente dai singoli Stati estero di consumo pur avendo dichiarato e versato nei termini l’Iva dovuta per il terzo trimestre 2021. In tal caso, non è stata seguita la procedura di sollecito sovra riportata (coerente con il regolamento Ue 282/2011) e probabilmente vi è stato un semplice mancato coordinamento tra enti nazionali e esteri per l’accredito delle somme versate dai contribuenti ai quali ovviamente non può essere richiesto alcunché (fatti salvi eventuali successivi controlli sostanziali).

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