Adempimenti

E-commerce, nuove operazioni con dichiarazione Iva ad hoc

Nel caso dei regimi speciali l’obbligo di trasmissione è per ogni periodo d'imposta: trimestre civile per il regime Ue e non Ue, mese civile per quello di importazione

Dichiarazioni Iva ad hoc trimestrali e mensili per dichiarare e versare l’imposta sulle transazioni e-commerce.

L’intento di semplificazione della riforma Iva per gli operatori impegnati nel commercio transfrontaliero verso privati non poteva non coinvolgere la dichiarazione. Già prevista per le prestazioni di servizi Tbe attraverso il portale Moss, la dichiarazione trimestrale rimane e si espande fino a ricomprendere tutte le operazioni effettuate in uno dei regimi speciali non Ue, Ue e d’importazione.

Queste tipologie di operazioni, pertanto, viaggeranno con un regime dichiarativo separato dalla dichiarazione Iva nazionale, ovviamente purché sussistano i requisiti per cui esse rilevino sul piano territoriale nel Paese Ue di destinazione/consumo dei beni/servizi.

L’impresa che si avvale di uno dei regimi speciali, o un intermediario che rappresenti un soggetto passivo che ricorre al regime d’importazione, previa registrazione, attraverso lo sportello unico trasmette in via elettronica la dichiarazione Iva per ogni periodo d’imposta. Quest’ultimo corrisponde al trimestre civile per il regime non Ue e del regime Ue, e al mese civile per il regime di importazione.

I dati da indicare

Nelle dichiarazioni Iva Oss e Ioss vanno riportate le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni eseguite a favore dei destinatari/acquirenti privati in ognuno degli Stati membri di consumo. I dati da indicare, ad esempio, per la dichiarazione Oss - regime Ue riguardano in primis il soggetto che effettua le transazioni (numero di partita Iva), e in secondo luogo il periodo di riferimento delle operazioni (anno solare e periodo di riferimento, indicazione se si tratta di dichiarazione originaria o modificativa, data di inizio e fine del periodo se l’operatore presenta più di una dichiarazione per lo stesso mese).

Informazioni specifiche riguardano poi l’oggetto della transazione. Per le prestazioni eseguite a partire dalla sede dell’attività economica (o stabile organizzazione) nel territorio dello Stato o dal luogo di partenza dei beni, e per ogni Stato membro di residenza/domicilio dei committenti/acquirenti in cui l’Iva è dovuta, va indicato:
1
. il codice Paese dello Stato membro di destinazione dei beni/servizi;
2.
l’eventuale luogo di partenza dei beni; l’ammontare, al netto dell’Iva, separatamente delle prestazioni di servizi, delle vendite a distanza e delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche distinte per ciascuno Stato, effettuate nel periodo di riferimento e suddiviso per aliquote.

In riferimento all’imposta, vanno riportati:
O
le aliquote applicate nello Stato membro del consumo;

O
l’ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato di destinazione;

O
l’importo totale dell’imposta dovuta.

Il quadro dei dati da fornire si amplia se il contribuente dispone di stabili organizzazioni in altri Paese Ue (per maggiori dettagli, si vedano il provvedimento delle Entrate del 25 giugno 2021 e i relativi allegati).

Gli obblighi di pagamento

Il contribuente stabilito in Italia paga l’importo totale derivante dalla dichiarazione Oss/Ioss, ovvero l’importo riferito a tutti gli Stati membri di consumo. Questo pagamento va fatto nel momento in cui viene presentata la dichiarazione, usando il numero di riferimento unico generato dal sistema. Qualora il pagamento non sia eseguito contestualmente alla dichiarazione, dovrà avvenire al più tardi alla scadenza del termine previsto per la sua presentazione, ovvero entro e non oltre la fine del mese successivo alla fine del periodo trimestrale/mensile cui riferisce la dichiarazione Oss/Ioss.

Il pagamento si considera effettuato all’accreditamento sul conto bancario dello Stato membro di identificazione. Se non viene eseguito o non è eseguito per intero, il decimo giorno successivo al termine fissato per versare le autorità fiscali inviano un sollecito per via elettronica. Se il contribuente riceve il sollecito per tre trimestri consecutivi e non versa l’intero importo dovuto ai fini Iva entro dieci giorni dall’emissione di ciascun sollecito, si realizza un’inosservanza persistente delle norme del regime che può comportare – secondo quanto previsto dalla Commissione Ue nella Guida allo sportello unico Iva di marzo – l’esclusione/radiazione del soggetto (a meno che l’importo insoluto sia inferiore a 100 euro per ogni periodo di dichiarazione).

GLI OBBLIGHI IN SINTESI

Registrazione e dichiarazioni Oss/ioss
Chi sceglie di avvalersi dei regimi Oss e Ioss deve registrarsi in uno Stato membro di identificazione (Smi). Nel regime non Ue, si può scegliere qualsiasi Stato membro. Nel regime Ue (e anche Ioss) è il Paese dove ha sede l’attività.
La dichiarazione Iva Oss/Ioss va presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, entro la fine del mese successivo, anche in assenza di operazioni. Il periodo d’imposta è trimestrale per gli schemi Ue e non Ue, mensile per lo schema d'importazione.
Lo Smi genera un numero di riferimento unico per ogni dichiarazione Iva e ne informa il soggetto passivo/intermediario.

Dichiarazioni alternative in dogana
La dichiarazione Ioss è riservata a chi effettua vendite di beni di valore intrinseco fino a 150 euro. Consente al venditore di versare successivamente, e non in dogana, il tributo direttamente al suo Stato di identificazione, previa registrazione a sistema. Per le merci di valore trascurabile la cui spedizione o trasporto termina nello Stato membro di importazione è prevista, in alternativa all’Ioss, la dichiarazione semplificata (art. 70 Dpr 633/72). Resta in piedi la dichiarazione Iva ordinaria con versamento dell’imposta in dogana come modalità residuale.

Versamento
Il contribuente versa l'Iva nello Stato in cui è identificato, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo.
Il debito d’imposta è il totale dell'Iva risultante dalla dichiarazione: sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo. Tale pagamento va effettuato non oltre il termine previsto per la dichiarazione, utilizzando il numero di riferimento unico generato dal sistema.

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