Adempimenti

E-commerce, più snello l’iter per il rientro dei resi esenti dai dazi

L’agenzia delle Dogane ha introdotto una nuova autorizzazione, semplificando le operazioni di rientro della merce

di Ettore Sbandi

Semplificate le operazioni di rientro della merce in esenzione dal dazio per i beni reimportati in Italia e precedentemente esportati mediante piattaforme e-commerce. L’agenzia Dogane e Monopoli (Adm) introduce una nuova autorizzazione nella logica di contemperare al meglio le esigenze degli operatori del mercato web, da un lato, e la tutela delle risorse erariali, dall’altro, consentendo lo snellimento delle operazioni doganali per tutte quelle spedizioni che, rifiutate a destino per le ragioni più varie, devono essere reintrodotte nel territorio doganale dell’Ue. Il tema è particolarmente sentito per le ipotesi di e-commerce che, fisiologicamente, soffrono di una percentuale di reso elevatissima, specialmente – ma non solo – per le cessioni B2C.

Sul piano normativo, i beni esportati dall’Unione Europea possono ivi rientrare solo scontando la fiscalità di confine piena, ossia il dazio e l’Iva. Il Codice doganale dell’Ue, però, prevede uno specifico istituto, ossia la reintroduzione in esenzione, per cui, a norma dell’articolo 203, i beni che tornano nel territorio doganale entro i 3 anni dall’operazione di esportazione e che sono mantenuti nello stesso stato originario, possono essere esentati dal dazio.

Questa procedura, comunemente (e impropriamente) tale «franchigia» è di norma soggetta ad autorizzazione e, per prassi, a controllo puntuale. È evidente, però, che un’autorizzazione ed un controllo su ogni bene in rientro è oggettivamente impossibile, soprattutto nel mondo e-commerce, dove gli operatori di settore arrivano a reimportare percentuali elevatissime rispetto al totale esportato. Per questo, già sollecitata da tempo sul punto, l’Agenzia introduce ora un regime di «easy free back», consentendo a particolari operatori di avere una autorizzazione alla reimportazione di tipo globale (e non collo per collo), con controlli ridotti (e non su ogni collo).

Questo beneficio, almeno per ora, è però riservato ad una platea ridotta di operatori, che senz’altro potrebbe in futuro essere estesa. La nuova operatività è infatti riservata ai soli soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate «a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate». Inoltre, le operazioni di reso devono essere – si suppone in media sull’anno solare – almeno 100 al mese.

Viene poi richiesta identità tra il soggetto che esporta e quello che reimporta la merce, eventualità questa di fatto non richiesta dalla norma doganale e, invece, pretesa dalla disciplina Iva per rendere l’operazione non imponibile.

Ancora, tra i requisiti per l’accesso al beneficio rientra l’affidabilità soggettiva dell’operatore, mutuata dalla presenza di taluni requisiti per la qualifica Aeo, e la certezza di garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo. Su quest’ultimo elemento si gioca la partita in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo l’impresa garantire il monitoraggio costante del bene.

Il tema della tracciabilità si intreccia, poi, con quello dei controlli, che Adm dispone vengano «effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali». La questione qui si fa delicatissima perché occorre garantire le giuste esigenze erariali con la necessaria fluidità dei traffici in ipotesi dove, ad esempio, un bene a controllo sia stivato su un mezzo che trasporta anche centinaia di altri beni, impossibili da fermare se non in via del tutto eccezionale. Si auspica che l’approccio di controllo si basi, di fondo, su un moderno sistema di post clearance audit, che limita i controlli in linea soprattutto per i soggetti che, come quelli dell’autorizzazione in commento, sono costantemente monitorati su base semestrale e qualificati come operatori di particolare affidabilità.

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