Adempimenti

E-commerce: regimi semplificati. Resta l’obbligo di conservazione

Oss e Ioss comportano, come norma generale, l’esonero da fatturazione. Documenti da custodire sino alla fine del decimo anno dell’operazione

Regimi semplificati per le operazioni in e-commerce ma con un’attenta conservazione dei dati. Un aspetto non irrilevante della nuova disciplina Iva introdotta dal Dlgs 83/2021, in recepimento della direttiva Ue 2019/2455, riguarda la necessità, per fornitori e piattaforme di vendita a distanza, di conservare i dati delle operazioni effettuate. Tra le semplificazioni derivanti dai regimi speciali (Ue, non Ue e d’importazione) si colloca, in linea generale, l’esonero dall’obbligo di fatturazione (salvo la possibilità per gli Stati membri di disporre diversamente). Ciò in quanto l’operazione è tracciata attraverso portale elettronico Oss e Ioss che permette alle amministrazioni degli Stati coinvolti di comunicare tra loro e provvedere allo scambio dei dati utili all’attività di controllo e accertamento fiscale.

Tale regime di semplificazione non implica che l’operatore economico che ricorre a Oss o Ioss deve disinteressarsi alla registrazione nonché alla conservazione dei dati rilevanti. La norma unionale e la norma interna dispongono che la documentazione delle operazioni sia conservata fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e sia fornita in formato elettronico, su richiesta, alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

Dunque chi si avvale di uno dei regimi speciali sarà tenuto a conservare i registri previsti all’articolo 63-quater del regolamento. Diversamente, se non utilizza nessuno di questi regimi speciali, sarà obbligato alla tenuta dei registri ordinari (articolo 242 della direttiva 2006/112). Nello specifico, si osserva che l’articolo 63-quater si applica a tutti i soggetti passivi che hanno scelto di avvalersi di uno dei regimi speciali tra il regime Ue, non Ue e d’importazione, ma si applica anche alle piattaforme elettroniche soggette al regime di cui all’articolo 14-bis della direttiva 2006/112. In base a tale ultima disposizione, il soggetto passivo che facilita la cessione attraverso l’uso di un’interfaccia elettronica viene considerato come il fornitore effettivo di beni ai fini dell’Iva. Pertanto, quale «fornitore presunto» assume i diritti e gli obblighi relativi all’Iva del fornitore indiretto in relazione alla cessione a favore dell’acquirente. Lo stesso vale quando un soggetto passivo prende parte a una prestazione di servizi forniti per via elettronica per la quale si presume agisca in nome proprio in base all’articolo 9-bis del regolamento Ue 282/2011. Il fornitore presunto è, pertanto, soggetto ad obblighi di conservazione della documentazione come qualsiasi altro fornitore.

A tale proposito, l’articolo 54-quater, paragrafo 1, del regolamento chiarisce che il fornitore presunto, se fa ricorso ai regimi speciali Oss e Ioss, deve anch’egli conservare, come anticipato, la documentazione di cui all’articolo 63-quater. Se non ricorre a nessuno di tali regimi speciali rimane l’obbligo di conservazione di cui all’articolo 242-bis della direttiva 2006/112. In ogni caso, la documentazione deve essere dettagliata per consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di ricevere una serie minima di informazioni che possono essere utilizzate nella loro attività di applicazione della legge durante la fase di controllo della riscossione dell’Iva sulle cessioni B2C tassabili nell’Ue.

Vediamo un esempio. Nel caso di un’impresa stabilita nell’Ue, che vende beni di valore modesto ad acquirenti nell’Ue esclusivamente tramite un marketplace e non vende tramite il proprio negozio online (i beni vengono spediti direttamente da un luogo al di fuori dell’Ue agli acquirenti nell’Ue) come si deve procedere? L’impresa ha degli obblighi di conservazione?

In questa circostanza l’interfaccia elettronica diventa il fornitore presunto. L’impresa deve assicurarsi che il marketplace sia informato in maniera chiara del fatto che la spedizione/trasporto dei beni avviene da un luogo al di fuori dell’Ue prima di effettuare la cessione e dovrebbe conservare prove chiare nella propria documentazione Iva del fatto che i beni vengono spediti o trasportati da un luogo al di fuori dell’Ue. Dal punto di vista dell’Iva, l’impresa cede tali beni all’interfaccia elettronica e quest’ultima li cede all’acquirente dell’impresa. Per tali operazioni l’impresa è soggetta agli obblighi di conservazione della documentazione.

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