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E-commerce, scambio dati tra i Paesi Ue per evitare le frodi Iva

Gli operatori che si avvalgono dell’Oss e dell’Ioss devono conservare una documentazione delle operazioni

Gli operatori che si avvalgono dell’Oss e dell’Ioss devono conservare una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro dei suddetti regimi speciali. Il dettaglio dei dati da conservare è individuato con Regolamento Ue 965 pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione europea del 17 giugno 2021, le cui disposizioni, come noto, hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri.

Il Regolamento, che va a modificare ed integrare il precedente (Ue) 2020/194, impatta sulle informazioni da indicare nei registri tenuti dai soggetti passivi (o dai loro intermediari) che effettuano operazioni tramite Oss e Ioss. In sostanza è introdotto il formulario tipo che il contribuente può utilizzare per trasmettere i registri relativi alle operazioni di e-commerce effettuate.

Si ricordi che è la stessa Direttiva Iva ad introdurre il suddetto obbligo di conservazione. La norma interna, recependo quella unionale, prevede espressamente che la documentazione delle operazioni in questione sia conservata fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e sia fornita in formato elettronico, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

In concreto, per ottenere la documentazione detenuta dal fornitore/piattaforma elettronica che svolge attività di e-commerce, lo Stato membro di consumo trasmette in primo luogo una richiesta elettronica allo Stato membro di identificazione. Quest’ultimo, che riceve la richiesta, la trasmette senza indugio al soggetto passivo (o al suo intermediario) che la trasmette, a sua volta, allo Stato di identificazione. Dopodiché lo Stato di identificazione la trasmette allo Stato di consumo richiedente la documentazione ottenuta.

I passaggi individuati dovrebbero collocarsi in un arco temporale di 30 giorni e avvengono tutti per via elettronica; il contribuente si trova ad interagire sempre e solo con l’Amministrazione fiscale del proprio Paese. Se lo Stato membro di consumo richiedente non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale. La suddetta documentazione va poi presentata mediante il menzionato formulario tipo, in struttura Xlm, che contiene:
1.
informazioni di carattere generale relative al contribuente cui si riferiscono i registri;
2. l’elenco dei clienti;
3. l’elenco delle fatture/operazioni di vendita;
4. l’elenco dei documenti e delle operazioni di trasporto.

Si osserva come tali misure rispondano alla necessità di agevolare la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e sono dirette ad agevolare lo svolgimento delle indagini amministrative sui soggetti che ricorrono ai regimi speciali. Regolamento Ue 965 pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione europea del 17 giugno 2021 ttt ttt