Imposte

E-commerce, scelta vincolante sui regimi Iva

L’opzione per l’Oss sui beni si riflette anche sui servizi

Il recepimento con il Dlgs 83/2021 della direttiva e-commerce influenza anche le prestazioni di servizio realizzate da un’impresa nazionale nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stat membri, semplificando gli adempimenti. Dal 1° luglio, infatti, il regime speciale del Moss, già in vigore per i servizi Tbe (Telecommunications, Broadcasting, Electronic services), è esteso non solo alle vendite a distanza intraUe di beni verso consumatori finali ma anche a tutti i servizi forniti a persone non soggetti passivi d’imposta che hanno luogo in uno Stato membro conformemente alle norme sulla territorialità dei servizi. In tal modo, il Moss (Mini One Stop Shop), diventando Oss (One Stop Shop), coinvolge sia i soggetti passivi non stabiliti nell’Ue (regime speciale non-Ue, articolo 74-quinquies Dpr 633/1972) sia i soggetti passivi stabiliti in Ue (regime speciale Ue, articolo 74-sexies Dpr 633/1972) e, pur restano un regime facoltativo, nei fatti rappresenterà il canale preferenziale per la tassazione delle operazioni verso consumatori finali Ue. Del resto, se un soggetto stabilito nell’Ue effettua vendite a distanza intraUe di beni e prestazioni di servizi a favore di acquirenti in vari Stati membri dell’Ue, non può registrarsi all’Oss solo in riferimento alle vendite a distanza e continuare dichiarare e versare l’Iva sui servizi secondo le norme generali tramite la rispettiva dichiarazione nazionale dello Stato membro interessato. Infatti, una volta registratosi all’Oss, tanto le vendite a distanza quanto le prestazioni di servizi devono essere dichiarate attraverso il portale.

Si badi che l’estensione dei suddetti regimi speciali ai servizi B2C resi all’interno dell’Ue non implica un mutamento delle regole sulla territorialità degli stessi. Sicché continuerà a trovare applicazione al riguardo l’articolo 7-ter e successivi del Dpr 633/1972. La novità in tema di servizi è la possibilità di assolvere e dichiarare l’imposta tramite il portale Oss in luogo dell’identificazione diretta (o tramite rappresentante fiscale) nel Paese in cui l’operazione rileva. Ad esempio, la prestazione di servizio di catering resa da una società italiana nei confronti di un consumer francese è tassata ai fini Ivs in Francia ai sensi dell’articolo 7-quater Dpr 633/1972, ma l’imposta può essere assolta tramite il sistema Oss che permette di dichiarare e versare l’Iva in Italia, essendo cura dell’Amministrazione nazionale il trasferimento delle somme all’Erario francese. Diversamente la stessa società di catering non può ricorrere all’Oss per dichiarare e versare l’Iva in riferimento agli stessi servizi resi nei confronti di consumers nazionali. Tali ultime operazioni confluiranno nella liquidazione di periodo e saranno dichiarate nella dichiarazione Iva nazionale.

Quanto alla fattura, la direttiva (Ue) 2017/2455 non ha previsto alcun obbligo, lasciando gli Stati membri liberi di richiedere o meno nel proprio diritto interno l’emissione di una fattura per le prestazioni di servizi in commento. In tal senso, il legislatore nazionale ha esonerato dagli obblighi di emettere fattura gli operatori che ricorrono all’Oss; qualora la fattura sia comunque essa dovrà rispettare le regole di cui all’articolo 21 e successivi Dpr 633/72.

Infine, il fatto che le prestazioni di servizi sono incluse nell’Oss non implica automaticamente che rientrano nel calcolo della soglia di 10mila euro prevista per i servizi Tbe e per le vendite a distanza. Al contrario, ai fini dell’individuazione del suddetto importo, oltre il quale il luogo d’imposizione dell’operazione si sposta nel Paese Ue di consumo del bene/servizio, devono appunto considerarsi le vendite a distanza intraUe di beni e le prestazioni di servizi Tbe verso destinatari in altri Stati Ue, mentre non vanno inclusi nel calcolo i servizi diversi da questi ultimi.

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