Diritto

È concorrenza sleale diffondere notizie vere ma parziali e fuorvianti

Il Tribunale di Milano ha chiarito che la divulgazione deve essere completa

Gianluca De CristofaroMatteo Di LerniaMatteo Di Lernia

La diffusione di notizie ed apprezzamenti negativi sull’attività imprenditoriale altrui, che siano idonee a pregiudicarne la reputazione sul mercato o, comunque, a minare la fiducia di cui l’impresa gode presso clienti, fornitori, e, in generale, i consumatori, integra l’illecito di concorrenza sleale per denigrazione prevista dall’articolo 2598, n. 2 del Codice civile. Ciò accade quando le notizie e gli apprezzamenti non sono veritieri o quando, pur essendo veritieri, sono formulati in maniera tendenziosa...