Adempimenti

E-fattura, il bollo sotto i 250 euro si può posticipare

Il Governo ripropone la «correzione» del termine per i primi due trimestri che non era entrata nel Milleproroghe

Termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ancora al centro delle attenzioni del legislatore. Con una disposizione contenuta all’interno del Dl liquidità - varato lunedì dal Consiglio dei ministri - si interviene nuovamente sulle tempistiche di pagamento del bollo relativamente ai primi due trimestri dell’anno, cadenzando l’adempimento in ragione dell’ammontare dell’imposta dovuta. In particolare, si intende riparametrare le scadenze di versamento quando gli importi da versare siano inferiori a 250 euro nel primo trimestre ovvero a 250 euro nel primo e secondo trimestre.

Nulla cambia invece per le liquidazioni del terzo e quarto trimestre solare dell’anno, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.

La misura discussa ricalca esattamente quanto era stato proposto, senza poi essere approvato, in corso di conversione, con legge 8 del 2020, del decreto Mille-proroghe (Dl 162 del 2019).

L’imposta di bollo

La norma interviene sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 il quale dispone ad oggi, anch’esso con finalità di semplificazione e riduzione degli adempimenti in capo ai contribuenti, che nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000,00 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. La concreta fruibilità di questa agevolazione e semplificazione non era apparsa, sin dalla sua approvazione, molto comprensibile ed attuabile considerando che i termini semestrali fissati dalla norma scadono prima dei rispettivi semestri e prima della scadenza, rispettivamente, del secondo e del quarto trimestre.

Con il decreto legge liquidità si intende intervenire nuovamente su tali tempistiche, prevedendo in dettaglio che se l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulti di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

L’importo da versare

Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Come indicato dalla relazione tecnica al decreto, la norma non produce effetti negativi sul gettito in quanto il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell’anno, ancorché differito nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell’anno di emissione delle relative fatture.

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